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Procedure e documenti

Divieto di reingresso e segnalazione Schengen: come uscirne

8 min di letturaPubblicata il Aggiornata il a cura di Italy Immigration Hub

In breve

Il divieto di reingresso che accompagna l'espulsione dura da 3 a 5 anni e riguarda l'Italia. La segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen è una cosa diversa: impedisce l'ingresso in tutta l'area e va affrontata con gli strumenti propri del sistema, che riconosce il diritto di accedere ai dati, di chiederne la rettifica e la cancellazione.

Due cose distinte che vanno affrontate entrambe

Chi ha subito un'espulsione spesso scopre il problema in due momenti diversi. Il primo è il divieto di reingresso in Italia, scritto nel provvedimento, di durata da 3 a 5 anni. Il secondo arriva dopo, magari anni dopo, quando una domanda di visto per un altro Paese europeo viene respinta senza che se ne capisca il motivo.

La ragione è che l'espulsione può comportare una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen, la banca dati condivisa dagli Stati dell'area. Finché quella segnalazione è attiva, l'ingresso è precluso in tutta l'area, non solo nel Paese che l'ha inserita.

Risolvere una delle due cose non risolve l'altra. È il motivo per cui alcune persone, dopo che il divieto italiano è scaduto, continuano a ricevere rifiuti e non si spiegano perché.

Il divieto italiano

La durata è determinata nel provvedimento di espulsione, fra un minimo e un massimo, in base alle circostanze del caso. Essendo oggetto di valutazione, è un elemento che si può contestare insieme al provvedimento, nei termini previsti.

Esiste poi la possibilità di chiedere al Ministero dell'Interno una speciale autorizzazione al rientro prima della scadenza. È una strada stretta, pensata per situazioni che la giustificano — tipicamente ragioni familiari serie — e va costruita con documentazione, non con una richiesta generica.

La segnalazione nel sistema Schengen

La disciplina europea del sistema riconosce alla persona segnalata alcuni diritti precisi: sapere se esiste una segnalazione che la riguarda, accedere ai propri dati, chiederne la rettifica se inesatti e la cancellazione se inseriti illegittimamente o se i presupposti sono venuti meno.

La richiesta va indirizzata allo Stato che ha inserito la segnalazione, che è l'unico che può modificarla o rimuoverla. Se l'ha inserita l'Italia, la strada passa dalle autorità italiane; se l'ha inserita un altro Stato membro, va seguita la procedura di quel Paese, anche quando il rifiuto che hai ricevuto arriva da un terzo.

Questo è il punto che genera più confusione e più tempo perso: ci si rivolge al consolato che ha negato il visto, che però non può fare nulla, perché il dato non è suo.

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Il collegamento con il diniego del visto

Un rifiuto del visto motivato con la segnalazione non si affronta discutendo del viaggio: si affronta sulla segnalazione. Finché quella resta, qualunque nuova domanda avrà lo stesso esito, e ripresentarla produce solo altri rifiuti nel proprio storico.

La sequenza corretta è quindi invertita rispetto a quella istintiva: prima si accerta se esiste una segnalazione e su quale base, poi si valuta se chiederne la cancellazione, e solo dopo si ripresenta la domanda di visto.

Cosa serve per muoversi

La documentazione da raccogliere è sempre la stessa, e procurarla richiede tempo.

  • Il provvedimento di espulsione, con la data di notifica e la durata del divieto.
  • L'eventuale provvedimento di diniego del visto e la sua motivazione.
  • La documentazione dei fatti che hanno portato alla segnalazione.
  • La prova degli elementi sopravvenuti: tempo trascorso, legami familiari, situazione attuale.

Chi segue cosa

Le istanze di accesso e cancellazione e gli eventuali ricorsi sono attività dell'avvocato, e in questa materia servono competenze specifiche: ti mettiamo in contatto con i legali con cui collaboriamo e che la seguono.

La parte che facciamo noi è la ricostruzione: capire se il problema è il divieto italiano, la segnalazione europea o entrambi, recuperare i provvedimenti e raccogliere la documentazione sopravvenuta. Nella maggior parte dei casi questa fase chiarisce anche una cosa utile a prescindere — quanto tempo manca prima che la questione si risolva da sola.

I dati citati in questa guida

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Parametri citati nella guida, con fonte e data di verifica
ParametroValoreRiferimentoVerificato
Durata del divieto di reingresso dopo l'espulsioneda 3 a 5 anniArt. 13, c. 14 D.Lgs. 286/1998

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