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Permessi di soggiorno

Permesso di soggiorno scaduto: cosa si può ancora fare

8 min di letturaPubblicata il Aggiornata il a cura di Italy Immigration Hub

In breve

Un permesso scaduto non chiude la posizione: il rinnovo tardivo è quasi sempre ricevibile, e presentare la domanda è il primo atto che cambia la situazione. La soglia da conoscere è 60 giorni: oltre quel termine dalla scadenza, se il rinnovo non è stato chiesto, la legge prevede l'espulsione. La domanda andrebbe presentata 90 giorni prima della scadenza.

Prima cosa: presentare la domanda

Se il permesso è scaduto o sta per scadere, l'azione che conta più di qualunque altra è depositare la domanda di rinnovo. Non aspettare di avere il fascicolo perfetto, non aspettare il consiglio di qualcuno: la data di presentazione è l'elemento che l'amministrazione guarda per primo e l'unico che non si può recuperare dopo.

Il motivo è nella norma. L'art. 13 del Testo Unico prevede l'espulsione quando il permesso è scaduto da oltre 60 giorni **e non ne è stato chiesto il rinnovo**. Le due condizioni devono ricorrere insieme: aver presentato la domanda, anche in ritardo, sposta la posizione fuori da quella previsione.

La stessa norma fa salvo il ritardo dipeso da forza maggiore. Se la domanda è tardiva per una ragione documentabile — un ricovero, un lutto, un impedimento oggettivo — quella documentazione va allegata, non raccontata a voce allo sportello.

Il termine che quasi tutti sbagliano

La domanda di rinnovo va presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Il termine è cambiato nel 2026: prima erano sessanta giorni.

Questo ha un effetto che vediamo spesso. Chi si regola su una guida trovata in rete, su un promemoria salvato anni fa o sul ricordo del rinnovo precedente presenta la domanda con trenta giorni di ritardo credendo di essere in anticipo. Se gestisci dipendenti stranieri, è la prima cosa da correggere nello scadenzario: un parametro sbagliato in un foglio di calcolo produce ritardi su tutta la popolazione aziendale.

Cosa cambia a seconda di quanto tempo è passato

Non tutte le situazioni sono uguali, e sapere in quale ci si trova serve a capire con quale urgenza muoversi.

  • Permesso ancora valido, mancano meno di 90 giorni: sei in ritardo sul termine ma in posizione regolare. Presenta subito.
  • Permesso scaduto da pochi giorni o settimane: il rinnovo tardivo è normalmente ricevibile. Presenta e allega la ragione del ritardo se ne hai una documentabile.
  • Permesso scaduto da oltre 60 giorni senza domanda presentata: è la situazione che la norma prende in considerazione per l'espulsione. Va affrontata subito e con un esame della posizione complessiva, non con un kit spedito alla cieca.
  • Permesso scaduto da anni: la via del rinnovo semplice in genere non c'è più. Si valuta se esistono altri titoli applicabili — vincoli familiari, minori coinvolti, anzianità di soggiorno — ed è un esame che richiede competenze legali.

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Nel frattempo: lavoro e diritti

Presentata la domanda, la ricevuta consente di soggiornare e di continuare a svolgere l'attività lavorativa in attesa del rilascio. Non è una concessione dell'ufficio: è previsto dall'art. 5 del Testo Unico.

Per il datore di lavoro questo significa che il rapporto prosegue, e che nel fascicolo del dipendente vanno conservate copia della ricevuta e del permesso scaduto, con la data di presentazione. È la documentazione che dimostra la regolarità a distanza di mesi.

Restano invece sospese le procedure che presuppongono un titolo valido e definitivo: alcune conversioni, certe richieste che partono dal permesso in corso di validità.

Cosa non fare

Non uscire dall'Italia con il permesso scaduto, nemmeno per pochi giorni e nemmeno con la ricevuta in mano: la ricevuta non è un documento di viaggio e il rientro può essere impedito. È la decisione che trasforma un problema amministrativo rimediabile in una posizione molto più difficile.

Non presentare una seconda domanda identica perché la prima sembra ferma: duplica il fascicolo e allunga i tempi. Se la pratica non si muove oltre i termini, gli strumenti sono altri.

Non rivolgersi a chi promette di sistemare la posizione a prescindere dai requisiti. Non esistono scorciatoie, e la promessa è il segnale che qualcosa non va.

I dati citati in questa guida

Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.

Parametri citati nella guida, con fonte e data di verifica
ParametroValoreRiferimentoVerificato
Soglia oltre cui il permesso scaduto rileva per l'espulsione60 giorniArt. 13, c. 2 lett. b) D.Lgs. 286/1998
Anticipo per la domanda di rinnovo90 giorniArt. 5, c. 4 D.Lgs. 286/1998 come modificato dal D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83

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