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Permessi di soggiorno

Titolo di viaggio per stranieri: a chi spetta e come si chiede

7 min di letturaPubblicata il Aggiornata il a cura di Italy Immigration Hub

In breve

Chi si trova regolarmente in Italia e non può ottenere il passaporto dalle autorità del proprio Paese può chiedere alla Questura un titolo di viaggio. Per i rifugiati riconosciuti è il documento previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951; per gli apolidi quello della Convenzione di New York del 1954; per altre situazioni esistono documenti di viaggio rilasciati a condizioni specifiche.

A cosa serve

Un permesso di soggiorno non è un documento di viaggio: attesta che puoi stare in Italia, non ti identifica alle frontiere. Per viaggiare serve un passaporto, e quello lo rilascia il Paese di cittadinanza.

Per alcune persone quella strada è chiusa. Chi ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato non può rivolgersi alle autorità da cui è fuggito. Chi è apolide non ha un Paese a cui chiederlo. Altri si trovano di fatto nell'impossibilità di ottenerlo, per ragioni che vanno documentate.

Per queste situazioni l'ordinamento prevede che sia l'Italia a rilasciare un documento di viaggio.

Le tre situazioni principali

Non sono intercambiabili: cambiano il fondamento giuridico, l'ufficio e i documenti da produrre.

  • Titolo di viaggio per rifugiati: spetta a chi ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, sulla base della Convenzione di Ginevra del 1951.
  • Titolo di viaggio per apolidi: spetta a chi ha ottenuto il riconoscimento dello status di apolide, sulla base della Convenzione di New York del 1954.
  • Documento di viaggio per stranieri: per chi, pur regolarmente soggiornante, dimostra di non poter ottenere il passaporto dalle autorità del proprio Paese. L'impossibilità va documentata, non dichiarata.

Come si chiede

La domanda si presenta alla Questura competente per il luogo di residenza, con il permesso di soggiorno in corso di validità, il provvedimento che riconosce lo status quando ne esiste uno, le fotografie e i versamenti previsti.

Nel caso del documento per chi non riesce a ottenere il passaporto, la parte decisiva è la prova dell'impossibilità: la richiesta formale presentata alla rappresentanza del proprio Paese e il suo esito, o la documentazione delle ragioni per cui quella richiesta non è praticabile. È l'elemento su cui si concentra l'istruttoria ed è quello che viene preparato peggio.

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Il limite che fa perdere lo status

C'è una regola che va conosciuta prima di comprare un biglietto: il titolo di viaggio per rifugiati non consente di recarsi nel Paese da cui si è fuggiti.

Non è una formalità. Tornare volontariamente sotto la protezione di quel Paese contraddice il presupposto stesso del riconoscimento e può condurre alla cessazione dello status, con tutto ciò che ne consegue sul titolo di soggiorno. Succede, e succede spesso per ragioni comprensibili — un genitore malato, un funerale — ma le conseguenze non cambiano per la bontà del motivo.

Se una situazione del genere si presenta, va affrontata prima del viaggio e con un avvocato, non dopo il rientro.

Cosa facciamo noi

Le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato e di apolide non rientrano nel nostro perimetro: sono materia in cui l'assistenza passa da avvocati e da enti specializzati, e indirizziamo a loro.

Quello che facciamo è la parte amministrativa a valle: la domanda del titolo di viaggio quando lo status è già riconosciuto, la documentazione dell'impossibilità di ottenere il passaporto, il coordinamento con il rinnovo del permesso perché i due documenti restino allineati nel tempo.

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