Famiglia
Unioni civili e convivenze: quali diritti di soggiorno danno
In breve
L'unione civile fra persone dello stesso sesso è equiparata al matrimonio per gli effetti sul soggiorno e sulla cittadinanza: valgono il ricongiungimento, la coesione familiare e la domanda per matrimonio. La convivenza di fatto ha effetti più limitati nella disciplina ordinaria, ma per il partner di un cittadino dell'Unione una relazione stabile debitamente attestata è espressamente rilevante.
Tre situazioni che non si equivalgono
La legge 76 del 2016 ha introdotto due istituti distinti, e a questi si affianca il matrimonio. Le conseguenze sul soggiorno sono diverse, e confonderle porta a impostare la pratica sbagliata.
L'unione civile fra persone dello stesso sesso è, per espressa previsione, soggetta alle disposizioni che si riferiscono al matrimonio, salvo le eccezioni indicate dalla legge. Sul terreno che interessa qui questo significa parità di trattamento: ricongiungimento familiare, coesione familiare, permesso per motivi familiari, e la domanda di cittadinanza per matrimonio alle stesse condizioni.
La convivenza di fatto registrata all'anagrafe, con o senza contratto di convivenza, produce effetti civili importanti ma non la stessa equiparazione automatica sul fronte del soggiorno.
Il partner di un cittadino dell'Unione
Qui la situazione cambia, e in meglio. La disciplina europea recepita dal D.Lgs. 30/2007 considera familiare il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia contratto un'unione registrata, e prevede inoltre che sia agevolato l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile debitamente attestata.
Quest'ultima previsione è la più sottovalutata: non equipara il convivente al coniuge, ma impone all'amministrazione un esame attento della posizione e un obbligo di motivazione in caso di rifiuto. Non è poco, e cambia il terreno su cui si discute.
Si applica anche ai familiari dei cittadini italiani, quando le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 risultano più favorevoli di quelle ordinarie.
Come si attesta una relazione stabile
Non esiste un modulo. Esiste un insieme di elementi che, messi insieme, rendono la relazione verificabile — ed è esattamente quello che l'istruttoria cerca.
- Registrazione della convivenza all'anagrafe e stato di famiglia che la riflette.
- Contratto di convivenza registrato, dove le parti lo hanno stipulato.
- Documentazione della coabitazione nel tempo: contratti, utenze intestate, corrispondenza.
- Elementi economici condivisi: conti, spese, intestazioni comuni.
- Durata della relazione e sua continuità, documentata e non soltanto dichiarata.
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Cittadinanza
Per l'unione civile la via della cittadinanza per matrimonio è percorribile, con gli stessi requisiti temporali: 2 anni di unione con residenza in Italia, 3 anni con residenza all'estero, termini ridotti della metà in presenza di figli.
Per la convivenza di fatto quella via non c'è. Resta la cittadinanza per residenza, con i suoi 10 anni e i requisiti ordinari: è un percorso diverso e più lungo, che conviene impostare presto proprio perché la continuità anagrafica diventa il requisito critico.
Separazione e scioglimento
È la domanda che arriva quando la relazione finisce, e la risposta non è automatica. Il titolo di soggiorno ottenuto in forza del vincolo non decade necessariamente: molto dipende dalla durata del rapporto, dalla presenza di figli, dalla posizione lavorativa maturata e, per i familiari di cittadini dell'Unione, dalle specifiche ipotesi di conservazione del diritto previste dal D.Lgs. 30/2007.
Quello che non conviene è aspettare. Una posizione esaminata quando la separazione è in corso ha più strade di una esaminata dopo che il permesso è scaduto.
I dati citati in questa guida
Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.
| Parametro | Valore | Riferimento | Verificato |
|---|---|---|---|
| Anni di matrimonio con residenza in Italia | 2 anni | Art. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 | |
| Anni di matrimonio con residenza all'estero | 3 anni | Art. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 | |
| Anni di residenza per la cittadinanza (cittadini non UE) | 10 anni | Art. 9, c. 1 lett. f) Legge 5 febbraio 1992, n. 91 |