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Imprese e lavoro

Decreto Flussi: cosa succede se il datore di lavoro si ritira

7 min di letturaPubblicata il Aggiornata il a cura di Italy Immigration Hub

In breve

Il nulla osta al lavoro è rilasciato per un rapporto determinato con un datore determinato: non è un titolo del lavoratore spendibile altrove. Se il datore rinuncia, la procedura non si completa, e le conseguenze dipendono dalla fase raggiunta — prima del visto, dopo il visto o dopo l'ingresso. È in quest'ultima che la posizione va affrontata subito.

Il nulla osta non appartiene al lavoratore

È il punto che chiarisce tutto il resto. Il nulla osta al lavoro subordinato non è un permesso di ingresso generico che il lavoratore può usare con chiunque: autorizza un rapporto specifico, con quel datore, per quella posizione.

Ne deriva che se il datore viene meno — rinuncia, cessa l'attività, in casi estremi muore — non c'è un titolo da portare altrove. La procedura si interrompe dove si trova.

Capita più spesso di quanto si pensi, perché fra la domanda e l'ingresso passano molti mesi e le aziende cambiano: un ordine che salta, una ristrutturazione, un ripensamento.

Che cosa cambia secondo la fase

La fase raggiunta determina la gravità della situazione e le opzioni disponibili.

  • Prima del rilascio del nulla osta: la domanda non si perfeziona. Spiacevole, ma senza conseguenze per il lavoratore, che resta nel proprio Paese.
  • Dopo il nulla osta, prima del visto: il visto non viene rilasciato, perché manca il presupposto. Il lavoratore non parte.
  • Dopo il visto, prima della partenza: la situazione va chiarita prima di viaggiare. Partire sapendo che il rapporto non c'è più significa arrivare senza poter sottoscrivere il contratto di soggiorno.
  • Dopo l'ingresso: è la fase critica. Il lavoratore è in Italia, deve sottoscrivere il contratto di soggiorno e chiedere il permesso entro 8 giorni lavorativi, e il datore non c'è più.

Se succede dopo l'arrivo

È la situazione che richiede di muoversi nei giorni, non nelle settimane. Il primo passo è rivolgersi allo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta, documentando quello che è accaduto: è l'ufficio che conosce il fascicolo ed è l'unico interlocutore utile.

Le vie percorribili dipendono dalle circostanze concrete e dalla disponibilità di un altro datore di lavoro. Non esiste un automatismo che consente di sostituire semplicemente il nome dell'azienda, e chi lo promette sta semplificando una cosa che semplice non è.

Nel frattempo contano due cose: non lasciare scadere i termini, e documentare tutto — la comunicazione del datore, le date, i contatti con l'ufficio. È il materiale su cui si costruisce qualunque soluzione.

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Come ridurre il rischio, dal lato dell'impresa

La procedura dura mesi e il contesto può cambiare: non si può azzerare il rischio, ma si può non aumentarlo.

  • Presentare domande per posizioni effettivamente necessarie e sostenibili nel tempo, non per numeri ottimistici.
  • Verificare la capacità economica con serietà in sede di asseverazione: è anche una verifica di realismo.
  • Mantenere il contatto con il lavoratore durante l'attesa, perché il silenzio prolungato è ciò che fa saltare gli accordi.
  • Informare tempestivamente lo Sportello Unico se la situazione cambia, invece di lasciare che emerga all'appuntamento.

Dove interveniamo

Per l'impresa: impostare la domanda in modo sostenibile e gestire le comunicazioni con lo Sportello Unico quando qualcosa cambia.

Per il lavoratore che si trova in Italia senza il datore che lo ha chiamato: esaminare subito la posizione, i termini ancora aperti e le vie concretamente percorribili. Se la situazione richiede un'impugnazione o un'azione in giudizio, ti mettiamo in contatto con i legali con cui collaboriamo.

I dati citati in questa guida

Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.

Parametri citati nella guida, con fonte e data di verifica
ParametroValoreRiferimentoVerificato
Termine per richiedere il primo permesso dopo l'ingresso8 giorni lavorativiArt. 5, c. 2 D.Lgs. 286/1998

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