Imprese e lavoro
Asseverazione Decreto Flussi: requisiti, soglie e documenti
In breve
L'asseverazione è la dichiarazione con cui un professionista abilitato attesta che il datore di lavoro ha i requisiti e la capacità economica per assumere i lavoratori richiesti. La soglia oggettiva è € 30.000 di reddito imponibile o fatturato; per il lavoro domestico scende a € 20.000 o € 27.000 secondo la composizione del nucleo. Oltre alla soglia conta la congruità del numero di assunzioni.
Che cosa è cambiato, e perché riguarda te
Fino al 2022 la verifica dei requisiti del datore di lavoro avveniva dopo la presentazione della domanda, a cura degli Ispettorati territoriali del lavoro. L'art. 44 del D.L. 73/2022 ha spostato quella verifica a monte e l'ha affidata a professionisti abilitati, che la svolgono prima e se ne assumono la responsabilità, anche penale.
Per il datore di lavoro questo ha due conseguenze pratiche. La prima è che il controllo non arriva più dopo, quando ormai la domanda è stata inviata: arriva prima, e se i conti non tornano la domanda non parte. La seconda è che il professionista che firma non è un passacarte: risponde di quello che attesta, e per questo chiede documenti e fa domande.
Chi affronta il Decreto Flussi per la prima volta scopre spesso l'asseverazione a ridosso del click day, quando non c'è più tempo per sistemare un DURC irregolare o per ricostruire un bilancio. È il motivo per cui questa verifica va avviata all'inizio della finestra di precompilazione, non alla fine.
Chi può rilasciarla
L'asseverazione è riservata ai professionisti abilitati all'assistenza in materia di lavoro: consulenti del lavoro e gli altri professionisti indicati dalla legge sull'ordinamento della professione, fra cui avvocati e commercialisti nei casi in cui ne hanno titolo.
In alternativa, l'attestazione può provenire dalle organizzazioni datoriali che hanno sottoscritto protocolli di intesa con il Ministero dell'Interno. Se la tua impresa aderisce a una di queste associazioni, la via associativa è spesso la più rapida: conviene verificarlo prima di rivolgersi altrove.
Non puoi asseverare te stesso, e non puoi chiedere l'asseverazione a più professionisti contemporaneamente: fra le dichiarazioni richieste c'è proprio quella di non averlo fatto.
I requisiti oggettivi: quelli che si misurano
Sono tre e non ammettono interpretazioni. Il professionista li verifica sui documenti, non sulle dichiarazioni.
- Regolarità dei versamenti a INPS e Agenzia delle Entrate, che si dimostra con il DURC.
- Reddito imponibile di almeno € 30.000 per le imprese individuali, oppure fatturato dello stesso importo per enti e società.
- Rispetto del contratto collettivo applicabile, su orario e retribuzione.
Vuoi sapere come si applica al tuo caso?
La prima valutazione scritta arriva entro 24 ore lavorative.
Il requisito che si valuta: la congruità
Qui sta la parte che genera più malintesi. Superare la soglia di € 30.000 non autorizza ad assumere un numero qualsiasi di lavoratori: il professionista deve valutare se il numero di richieste è congruo rispetto alla dimensione reale dell'impresa.
Gli indici che pesano sono la capacità patrimoniale — cioè la capacità di sostenere gli oneri di assunzione e di mantenere nel tempo una struttura equilibrata — l'equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero di dipendenti già in forza e il tipo di attività svolta.
Un punto spesso frainteso: in caso di richieste plurime le soglie non si sommano. Chiedere dieci lavoratori non significa dover dimostrare dieci volte € 30.000; significa che il professionista deve motivare perché quell'impresa, con quei numeri, può assorbirne dieci. È una valutazione, e due professionisti possono arrivare a conclusioni diverse sullo stesso bilancio.
Per le imprese di nuova costituzione la valutazione guarda ad altri indicatori: il fatturato presunto del primo anno, il capitale sociale versato, le esigenze concrete rappresentate. Un'impresa nuova non è esclusa in partenza.
Il lavoro domestico: regole proprie
Per le persone fisiche che assumono un collaboratore domestico o un addetto all'assistenza la verifica è più semplice e si concentra sul reddito: € 20.000 se il nucleo familiare ha un solo percettore di reddito, € 27.000 se la famiglia anagrafica è composta da più conviventi.
Tre precisazioni che cambiano molte posizioni. Coniuge e parenti entro il secondo grado concorrono alla formazione del reddito anche se non conviventi. Rilevano anche i redditi esenti da dichiarazione, come alcuni assegni. E soprattutto: quando il datore di lavoro ha patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e assume un lavoratore per la propria assistenza, il requisito di reddito non è richiesto e non serve l'asseverazione del professionista — serve però documentazione idonea della condizione, che non deve necessariamente essere un'invalidità riconosciuta dall'INPS.
I documenti da preparare
Il professionista deve conservarli per 5 anni: non è una formalità, è il riflesso della responsabilità che si assume. Prepararli in anticipo e completi è il modo più efficace per non arrivare lunghi al click day.
- Documento di identità e codice fiscale del datore di lavoro; per i datori stranieri, il permesso di soggiorno di lungo periodo.
- Visura camerale aggiornata.
- DURC in corso di validità.
- Dichiarazione dei redditi con ricevuta di presentazione.
- Bilancio con ricevuta di deposito in Camera di Commercio, per le società.
- Dichiarazione IVA.
- Autodichiarazione su assenza di condanne, mancato impiego di manodopera irregolare, fondatezza della necessità di assumere e mancata richiesta ad altri professionisti.
- Dichiarazione di indisponibilità rilasciata dal Centro per l'Impiego.
Quando va allegata
L'asseverazione si allega alla domanda. Se al momento dell'invio non è ancora pronta, può essere integrata prima del rilascio del nulla osta oppure alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.
Questa possibilità di integrazione è utile ma va usata con prudenza: il fascicolo incompleto resta una posizione fragile, e nella pratica le domande che arrivano complete si muovono prima. Il consiglio operativo resta lo stesso: avviare la verifica all'apertura della precompilazione, non quando la finestra sta per chiudersi.
I dati citati in questa guida
Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.
| Parametro | Valore | Riferimento | Verificato |
|---|---|---|---|
| Reddito o fatturato minimo del datore di lavoro per l'asseverazione | € 30.000 | Art. 44 D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (conv. L. 122/2022); Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022; Nota INL n. 2066 del 21 marzo 2023 | |
| Reddito del datore di lavoro domestico, nucleo con un solo percettore | € 20.000 | Prassi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di lavoro domestico | |
| Reddito del datore di lavoro domestico, nucleo con più percettori | € 27.000 | Prassi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di lavoro domestico | |
| Conservazione dei documenti dell'asseverazione | 5 anni | Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 |