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Procedure e documenti

Dichiarazione di presenza: quando serve e quando basta il timbro

7 min di letturaPubblicata il Aggiornata il a cura di Italy Immigration Hub

In breve

Lo straniero che entra in Italia per un soggiorno non superiore a 90 giorni ogni 180 per visite, affari, turismo o studio deve dichiarare la propria presenza. Se è entrato da una frontiera esterna dell'area Schengen l'obbligo è già assolto dal timbro apposto sul passaporto. Se è arrivato attraverso un altro Paese Schengen deve presentare la dichiarazione alla questura entro 8 giorni lavorativi.

A cosa serve, e perché esiste in questa forma

Per i soggiorni brevi non si chiede un permesso di soggiorno. La legge 68 del 2007 ha sostituito quella richiesta con un adempimento più leggero: dichiarare la propria presenza. Riguarda i soggiorni fino a 90 giorni ogni 180 per visite, affari, turismo e studio.

La regola ha una logica semplice da ricordare: lo Stato vuole sapere che sei entrato. Se sei arrivato da un confine esterno dell'area Schengen — un volo diretto da un Paese terzo, per esempio — lo sa già, perché la polizia di frontiera ha timbrato il passaporto, e quel timbro vale come dichiarazione. Se invece sei atterrato in un altro Paese Schengen e poi sei arrivato in Italia senza passare un altro controllo, nessuno lo sa, e allora devi dichiararlo tu.

Quando il timbro basta e quando no

Vale il timbro: volo diretto da un Paese extra Schengen con ingresso in un aeroporto italiano, oppure arrivo via mare o via terra da una frontiera esterna.

Non vale, e serve la dichiarazione: arrivo in Italia dopo essere entrati nell'area Schengen da un altro Stato membro. È il caso frequentissimo di chi atterra a Parigi, Francoforte o Madrid e prosegue per l'Italia in treno, in auto o con un volo interno all'area, dove non c'è controllo di frontiera e nessuno timbra niente.

È anche il caso che genera più irregolarità involontarie, perché la persona ha un visto valido, è entrata legalmente e non immagina di dover fare altro.

Come si presenta

La dichiarazione si presenta alla questura della provincia in cui ci si trova, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso. Si compila il modulo previsto e si consegna con copia del passaporto e del visto, se richiesto per la propria cittadinanza.

L'ufficio rilascia una ricevuta: va conservata per tutta la durata del soggiorno ed è il documento che prova la data di ingresso. Senza, dimostrare da quando si è in Italia diventa un problema, e la data di ingresso è ciò su cui si calcola il rispetto del limite dei 90 giorni ogni 180.

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Il conteggio dei 90 giorni, che quasi nessuno fa bene

Il limite è 90 giorni ogni 180, e il periodo di riferimento è mobile. Non è un contatore che riparte a ogni ingresso: in qualunque giorno si guardano i centottanta giorni precedenti e si sommano tutti quelli già trascorsi nell'area Schengen, non solo in Italia.

Chi entra ed esce più volte — per lavoro, per visite familiari, per affari — accumula giorni che restano a carico per sei mesi. Uscire e rientrare il giorno dopo non azzera nulla. È l'errore che porta a superare il limite senza accorgersene, e un soggiorno oltre il termine consentito ha conseguenze serie sulle domande di visto successive.

Cosa non consente

La dichiarazione di presenza attesta un ingresso regolare per un soggiorno breve. Non è un titolo di soggiorno, non consente di lavorare e non si converte in nulla.

Chi vuole restare oltre i 90 giorni ogni 180, o lavorare, o iscriversi all'anagrafe, deve passare da un canale diverso: un visto per soggiorni di lunga durata richiesto dal proprio Paese prima della partenza. Cambiare rotta una volta arrivati in Italia come turista, salvo ipotesi molto limitate, non è previsto.

I dati citati in questa guida

Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.

Parametri citati nella guida, con fonte e data di verifica
ParametroValoreRiferimentoVerificato
Durata massima del soggiorno breve90 giorni ogni 180Art. 6 Regolamento (UE) 2016/399 (Codice frontiere Schengen); art. 1 Legge 68/2007
Termine per la dichiarazione di presenza8 giorni lavorativiArt. 1 Legge 28 maggio 2007, n. 68

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