Procedure e documenti
Dichiarazione di ospitalità: chi la deve fare e entro quando
In breve
Chi dà alloggio a uno straniero, a qualsiasi titolo e anche gratuitamente, deve comunicarlo all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità. L'obbligo è dell'ospitante, non dell'ospite, e vale anche per un familiare o un amico ospitato per pochi giorni. L'omissione è punita con una sanzione amministrativa da € 160 a € 1.100.
L'obbligo, e di chi è
L'art. 7 del Testo Unico immigrazione dice una cosa sola e la dice in modo ampio: chiunque dà alloggio a uno straniero, o lo ospita a qualsiasi titolo, o gli cede la proprietà o il godimento di un immobile, deve darne comunicazione scritta all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore.
Due parole meritano attenzione. «A qualsiasi titolo» significa che non conta se l'ospitalità è gratuita, se dura una notte o se riguarda un parente stretto. «Chiunque» significa che l'obbligo è di chi ospita, cittadino italiano o straniero che sia, e non della persona ospitata: è un punto che quasi sempre viene frainteso, con il risultato che nessuno dei due presenta nulla.
È un adempimento che esiste da decenni e che la maggior parte delle persone scopre quando qualcosa va storto: una verifica, una richiesta di residenza, una domanda di ricongiungimento in cui l'alloggio va documentato.
Quando non serve
Non serve per chi soggiorna in albergo, in un bed and breakfast o in una struttura ricettiva: lì la comunicazione la fa il gestore, che trasmette i dati degli alloggiati alla questura attraverso il proprio canale. L'ospite non deve fare nulla.
Non riguarda i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari, che seguono la disciplina del D.Lgs. 30/2007 e non quella del Testo Unico.
Come si presenta
Si compila il modulo di cessione di fabbricato e ospitalità, indicando i dati di chi ospita, quelli della persona ospitata, gli estremi del documento di quest'ultima, l'indirizzo dell'immobile e la data di inizio dell'ospitalità. Va allegata copia del documento di entrambi e del titolo di soggiorno dell'ospite, se ne ha uno.
La presentazione avviene presso il commissariato o la questura competente per il luogo dell'immobile; nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza la comunicazione va al sindaco. Diverse questure accettano l'invio per posta elettronica certificata o tramite un modulo online: è il primo punto da verificare, perché le modalità cambiano da provincia a provincia e il termine di 48 ore corre comunque.
Conserva la ricevuta. Serve più avanti di quanto immagini: è la prova dell'alloggio in una domanda di residenza, in un ricongiungimento, in una verifica.
- Modulo di comunicazione compilato e firmato da chi ospita.
- Documento di identità dell'ospitante.
- Documento di identità o passaporto della persona ospitata.
- Titolo di soggiorno dell'ospite, se già rilasciato.
- Indirizzo esatto dell'immobile e data di inizio dell'ospitalità.
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Cosa si rischia
La violazione è punita con una sanzione amministrativa da € 160 a € 1.100, a carico di chi ospita. Non è una cifra che rovina nessuno, ma il danno vero di solito è un altro: l'assenza della comunicazione emerge nel momento in cui serve dimostrare dove una persona vive, e a quel punto manca un tassello in una pratica che dipende proprio da quello.
Chi affitta un immobile a uno straniero ha lo stesso obbligo, nella forma della comunicazione di cessione di fabbricato. Per un proprietario con più immobili è un adempimento da mettere in procedura, non da ricordare a memoria.
Non confonderla con la dichiarazione di presenza
Sono due obblighi distinti, con soggetti e termini diversi, e vengono scambiati di continuo. La dichiarazione di ospitalità è a carico di chi ospita, entro 48 ore. La dichiarazione di presenza è a carico dello straniero che entra per un soggiorno breve, entro 8 giorni lavorativi.
Possono essere dovute entrambe nella stessa situazione: un amico che arriva dall'estero e dorme a casa tua fa scattare la dichiarazione di presenza per lui e quella di ospitalità per te.
I dati citati in questa guida
Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.
| Parametro | Valore | Riferimento | Verificato |
|---|---|---|---|
| Termine per la dichiarazione di ospitalità | 48 ore | Art. 7 D.Lgs. 286/1998 | |
| Sanzione per la dichiarazione di ospitalità omessa | da € 160 a € 1.100 | Art. 7, c. 2 D.Lgs. 286/1998 | |
| Termine per la dichiarazione di presenza | 8 giorni lavorativi | Art. 1 Legge 28 maggio 2007, n. 68 |