Salta al contenuto principale
Italy Immigration Hub

Procedure e documenti

Dichiarazione di ospitalità: chi la deve fare e entro quando

7 min di letturaPubblicata il Aggiornata il a cura di Italy Immigration Hub

In breve

Chi dà alloggio a uno straniero, a qualsiasi titolo e anche gratuitamente, deve comunicarlo all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità. L'obbligo è dell'ospitante, non dell'ospite, e vale anche per un familiare o un amico ospitato per pochi giorni. L'omissione è punita con una sanzione amministrativa da € 160 a € 1.100.

L'obbligo, e di chi è

L'art. 7 del Testo Unico immigrazione dice una cosa sola e la dice in modo ampio: chiunque dà alloggio a uno straniero, o lo ospita a qualsiasi titolo, o gli cede la proprietà o il godimento di un immobile, deve darne comunicazione scritta all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore.

Due parole meritano attenzione. «A qualsiasi titolo» significa che non conta se l'ospitalità è gratuita, se dura una notte o se riguarda un parente stretto. «Chiunque» significa che l'obbligo è di chi ospita, cittadino italiano o straniero che sia, e non della persona ospitata: è un punto che quasi sempre viene frainteso, con il risultato che nessuno dei due presenta nulla.

È un adempimento che esiste da decenni e che la maggior parte delle persone scopre quando qualcosa va storto: una verifica, una richiesta di residenza, una domanda di ricongiungimento in cui l'alloggio va documentato.

Quando non serve

Non serve per chi soggiorna in albergo, in un bed and breakfast o in una struttura ricettiva: lì la comunicazione la fa il gestore, che trasmette i dati degli alloggiati alla questura attraverso il proprio canale. L'ospite non deve fare nulla.

Non riguarda i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari, che seguono la disciplina del D.Lgs. 30/2007 e non quella del Testo Unico.

Come si presenta

Si compila il modulo di cessione di fabbricato e ospitalità, indicando i dati di chi ospita, quelli della persona ospitata, gli estremi del documento di quest'ultima, l'indirizzo dell'immobile e la data di inizio dell'ospitalità. Va allegata copia del documento di entrambi e del titolo di soggiorno dell'ospite, se ne ha uno.

La presentazione avviene presso il commissariato o la questura competente per il luogo dell'immobile; nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza la comunicazione va al sindaco. Diverse questure accettano l'invio per posta elettronica certificata o tramite un modulo online: è il primo punto da verificare, perché le modalità cambiano da provincia a provincia e il termine di 48 ore corre comunque.

Conserva la ricevuta. Serve più avanti di quanto immagini: è la prova dell'alloggio in una domanda di residenza, in un ricongiungimento, in una verifica.

  • Modulo di comunicazione compilato e firmato da chi ospita.
  • Documento di identità dell'ospitante.
  • Documento di identità o passaporto della persona ospitata.
  • Titolo di soggiorno dell'ospite, se già rilasciato.
  • Indirizzo esatto dell'immobile e data di inizio dell'ospitalità.

Vuoi sapere come si applica al tuo caso?

La prima valutazione scritta arriva entro 24 ore lavorative.

Richiedi una valutazione del caso

Cosa si rischia

La violazione è punita con una sanzione amministrativa da € 160 a € 1.100, a carico di chi ospita. Non è una cifra che rovina nessuno, ma il danno vero di solito è un altro: l'assenza della comunicazione emerge nel momento in cui serve dimostrare dove una persona vive, e a quel punto manca un tassello in una pratica che dipende proprio da quello.

Chi affitta un immobile a uno straniero ha lo stesso obbligo, nella forma della comunicazione di cessione di fabbricato. Per un proprietario con più immobili è un adempimento da mettere in procedura, non da ricordare a memoria.

Non confonderla con la dichiarazione di presenza

Sono due obblighi distinti, con soggetti e termini diversi, e vengono scambiati di continuo. La dichiarazione di ospitalità è a carico di chi ospita, entro 48 ore. La dichiarazione di presenza è a carico dello straniero che entra per un soggiorno breve, entro 8 giorni lavorativi.

Possono essere dovute entrambe nella stessa situazione: un amico che arriva dall'estero e dorme a casa tua fa scattare la dichiarazione di presenza per lui e quella di ospitalità per te.

I dati citati in questa guida

Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.

Parametri citati nella guida, con fonte e data di verifica
ParametroValoreRiferimentoVerificato
Termine per la dichiarazione di ospitalità48 oreArt. 7 D.Lgs. 286/1998
Sanzione per la dichiarazione di ospitalità omessada € 160 a € 1.100Art. 7, c. 2 D.Lgs. 286/1998
Termine per la dichiarazione di presenza8 giorni lavorativiArt. 1 Legge 28 maggio 2007, n. 68

Osservatorio parametri completo →

Hai letto la guida e vuoi un parere sul tuo caso?

Descrivi la tua situazione: entro 24 ore lavorative ti diciamo se la pratica è percorribile, cosa serve e quali sono i passaggi.

  • Risposta entro 24 ore lavorativeOgni richiesta riceve una prima valutazione scritta della posizione.
  • Un solo referenteLa stessa persona segue il caso dalla valutazione iniziale al ritiro del titolo.
  • Preventivo scritto prima di iniziareCosti, documenti a tuo carico e passaggi definiti in anticipo.
  • Parametri sempre aggiornatiImporti, soglie e scadenze con riferimento normativo e data di verifica.

info@italyimmigrationhub.com

Bologna · Lunedì – Venerdì, 9:00 – 18:00 · Assistenza in tutta Italia

Facoltativo. Utile se preferisci essere richiamato.

Più elementi ci dai, più precisa sarà la valutazione. Non inviare documenti in questa fase.

Scrivi un'email

Risposta entro 24 ore lavorative. L'esito e i tempi delle procedure dipendono dalle autorità competenti: nessun operatore privato può garantirli.