Cittadinanza
Cittadinanza dei minori: nati in Italia, conviventi e i diciotto anni
In breve
Chi è nato in Italia da genitori stranieri e vi ha risieduto legalmente senza interruzioni può dichiarare di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dal compimento dei diciotto anni. I figli minori conviventi con un genitore che acquista la cittadinanza la acquistano a loro volta. Dal 1° gennaio 2026 le dichiarazioni relative ai minori sono gratuite.
Nato in Italia: la finestra di un anno
L'art. 4 della Legge 91/1992 prevede che lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età, diventi cittadino se dichiara di volerlo entro un anno dal compimento dei diciotto anni.
È una finestra stretta e che si apre una volta sola. Chi la lascia passare non perde ogni possibilità, ma deve seguire la strada ordinaria della cittadinanza per residenza, con i suoi 10 anni e i suoi requisiti: una differenza enorme, per una dichiarazione non resa in tempo.
La dichiarazione si rende al Comune di residenza. Conviene prepararla prima del compleanno, non dopo, perché serve documentare la continuità della residenza dalla nascita.
La continuità, e la norma che aiuta
Il requisito critico è la residenza legale senza interruzioni dalla nascita, ed è proprio quello che più spesso presenta buchi: iscrizioni tardive, cancellazioni, periodi in cui i genitori non hanno regolarizzato la posizione anagrafica del figlio.
Esiste però una disposizione che interviene esattamente su questo: le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici non possono essere fatte ricadere sul figlio, e la continuità può essere dimostrata con documentazione diversa dalle risultanze anagrafiche — certificati scolastici, documentazione sanitaria, iscrizioni sportive.
È una norma che molte famiglie non conoscono e che risolve un numero notevole di posizioni date per perse. Raccogliere quel materiale richiede tempo, ed è un altro motivo per partire con anticipo.
I figli conviventi del genitore che acquista
È la via più semplice ed è spesso ignorata. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana diventano cittadini a loro volta, se convivono con il genitore al momento dell'acquisto.
La convivenza va documentata, e va curata prima: una situazione familiare in cui il minore risulta anagraficamente altrove, anche per ragioni pratiche, è la cosa che blocca l'estensione.
Per questo, quando seguiamo una domanda di cittadinanza di un genitore, la posizione dei figli la guardiamo insieme a quella del richiedente e non dopo: è il momento in cui costa nulla.
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Il contributo e le novità del 2026
Dal 1° gennaio 2026 le dichiarazioni relative all'acquisto della cittadinanza per i minori sono gratuite: non è dovuto il contributo di € 250,00 previsto per le altre domande.
È una modifica che riduce un ostacolo concreto per le famiglie numerose, dove il costo complessivo era significativo.
Una precisazione sullo ius scholae
Lo «ius scholae» — l'acquisto della cittadinanza legato a un percorso scolastico compiuto in Italia — è oggetto di proposte di legge discusse a più riprese, ma non è diritto vigente.
Lo scriviamo perché su questo circola molta confusione e perché alcune famiglie attendono una riforma invece di percorrere le strade che esistono già. Se tuo figlio è nato in Italia o convive con te e stai valutando la cittadinanza, le vie descritte sopra sono disponibili adesso.
I dati citati in questa guida
Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.
| Parametro | Valore | Riferimento | Verificato |
|---|---|---|---|
| Anni di residenza per la cittadinanza (cittadini non UE) | 10 anni | Art. 9, c. 1 lett. f) Legge 5 febbraio 1992, n. 91 | |
| Contributo per la domanda di cittadinanza | € 250,00 | Art. 9-bis, c. 2 Legge 91/1992, come modificato dal D.L. 113/2018 |