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Cittadinanza

Documenti per la cittadinanza italiana: la lista che serve davvero

10 min di letturaPubblicata il Aggiornata il a cura di Italy Immigration Hub

In breve

Per la cittadinanza servono: atto di nascita e certificato penale del Paese di origine, tradotti e legalizzati o apostillati, la certificazione di italiano di livello B1, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni per la domanda per residenza, l'atto di matrimonio per quella per matrimonio, la ricevuta del contributo di € 250,00 e la marca da bollo di € 16,00. I certificati anagrafici italiani non vanno prodotti: l'amministrazione li acquisisce d'ufficio.

Due domande diverse, due elenchi diversi

La prima cosa da stabilire non è quali documenti servono, ma su quale norma si fonda la domanda. La cittadinanza per residenza, prevista dall'art. 9 della Legge 91/1992, richiede 10 anni di residenza legale per i cittadini extra UE, 4 anni per i cittadini dell'Unione e 5 anni per i titolari di status di rifugiato, e si regge sul requisito di reddito. La cittadinanza per matrimonio, prevista dall'art. 5, richiede 2 anni di matrimonio con residenza in Italia o 3 anni con residenza all'estero, termini ridotti della metà in presenza di figli, e non richiede il reddito.

Preparare l'elenco sbagliato significa raccogliere per settimane documenti che non servono e scoprire che manca quello decisivo. Conviene fissare la norma applicabile prima di chiedere il primo certificato.

I documenti esteri: la parte che determina i tempi

Due atti arrivano dall'estero e sono sempre richiesti: l'atto di nascita e il certificato penale del Paese di origine, al quale si aggiungono i certificati penali degli altri Paesi in cui si è risieduto. Devono essere tradotti in italiano e resi utilizzabili in Italia: con apostille se il Paese ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 1961, con legalizzazione consolare negli altri casi.

L'atto di nascita deve riportare i dati completi di paternità e maternità: un estratto sintetico viene respinto. Il certificato penale ha una validità limitata nel tempo e questo crea un problema di sequenza: se arriva troppo presto scade prima del deposito, se arriva troppo tardi blocca la domanda. Si richiede quando il resto del fascicolo è pronto, non all'inizio.

È la fase su cui si concentra il nostro lavoro, perché dipende da uffici stranieri con tempi propri e perché un vizio di forma qui non si scopre al deposito ma mesi dopo, con una richiesta di integrazione che riapre tutto.

  • Atto di nascita completo, tradotto e apostillato o legalizzato.
  • Certificato penale del Paese di origine, tradotto e apostillato o legalizzato.
  • Certificati penali di eventuali altri Paesi di residenza dopo i quattordici anni.
  • In caso di impossibilità documentata a ottenere gli atti, la dichiarazione sostitutiva prevista per quelle situazioni, con la documentazione che prova l'impossibilità.

Il reddito: solo per la domanda per residenza

La domanda per residenza richiede di dimostrare un reddito nei tre anni precedenti la presentazione. Le soglie sono € 8.263,31 per il richiedente senza persone a carico, € 11.362,05 in presenza del coniuge, con un incremento di € 516,00 per ogni altra persona a carico.

I documenti sono le dichiarazioni dei redditi dei tre anni considerati oppure, per chi non è obbligato a presentarle, le certificazioni uniche. Il punto delicato è la composizione del nucleo: il reddito che rileva è quello familiare, quindi il quadro va costruito con le posizioni di tutti i componenti e non con la sola dichiarazione del richiedente.

Quando un anno è sotto soglia conviene verificare le date prima di presentare: a volte spostare la domanda di qualche mese sposta il triennio di riferimento su anni che soddisfano il requisito.

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La certificazione di italiano

Per entrambe le domande è richiesta la conoscenza della lingua italiana a livello B1. Si dimostra con una certificazione rilasciata da uno degli enti riconosciuti dall'accordo fra Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione e Ministero degli Affari Esteri, oppure con un titolo di studio conseguito in Italia.

Attenzione a due situazioni ricorrenti: le certificazioni rilasciate da scuole private non convenzionate non valgono, e il test gratuito organizzato dalle Prefetture riguarda il livello A2 richiesto per il permesso di lungo periodo, non il livello B1 della cittadinanza. Chi è titolare del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è esonerato dal requisito linguistico.

Contributo, bollo e ricevute

Il contributo è di € 250,00 e si versa prima del deposito, allegando la ricevuta alla domanda. Non viene restituito in caso di rigetto o di rinuncia: è la ragione per cui la verifica dei requisiti va fatta prima e non durante. Si aggiunge la marca da bollo di € 16,00.

Dal 1° gennaio 2026 le dichiarazioni relative all'acquisto della cittadinanza per i minori sono gratuite: per quelle non è dovuto il contributo.

Elenco operativo: domanda per residenza

Il deposito avviene per via telematica sul portale del Ministero dell'Interno. Gli allegati vanno caricati nei formati richiesti e leggibili: una scansione tagliata o illeggibile genera una richiesta di integrazione come un documento mancante.

  • Atto di nascita tradotto e legalizzato o apostillato.
  • Certificato penale del Paese di origine e degli altri Paesi di residenza, tradotto e legalizzato.
  • Dichiarazioni dei redditi o certificazioni uniche dei tre anni precedenti.
  • Certificazione di italiano di livello B1, salvo esonero.
  • Permesso di soggiorno in corso di validità.
  • Passaporto in corso di validità.
  • Ricevuta del contributo di € 250,00 e marca da bollo di € 16,00.

Elenco operativo: domanda per matrimonio

Rispetto alla domanda per residenza cade il requisito reddituale e si aggiunge la documentazione del vincolo. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, deve risultare trascritto nei registri dello stato civile del Comune italiano competente: la trascrizione è il presupposto, non un adempimento successivo.

  • Atto di matrimonio, con la trascrizione in Italia se celebrato all'estero.
  • Atto di nascita tradotto e legalizzato o apostillato.
  • Certificato penale del Paese di origine e degli altri Paesi di residenza.
  • Certificazione di italiano di livello B1.
  • Documento di identità del coniuge italiano.
  • Ricevuta del contributo di € 250,00 e marca da bollo di € 16,00.

Cosa non va prodotto

Una parte dei documenti che vengono raccolti non serve. I certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni italiane — residenza, stato di famiglia, stato civile, certificati penali italiani — non devono essere richiesti dal cittadino: l'amministrazione procedente li acquisisce d'ufficio o accetta l'autocertificazione. Chiederli allo sportello comunale è tempo perso e, nei casi in cui siano soggetti a bollo, anche denaro.

Quello che conviene invece procurarsi, pur non essendo un allegato della domanda, è il certificato storico di residenza: non si deposita, ma permette di verificare la continuità anagrafica prima di presentare una domanda che su quella continuità si fonda.

I dati citati in questa guida

Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.

Parametri citati nella guida, con fonte e data di verifica
ParametroValoreRiferimentoVerificato
Livello di italiano per la cittadinanzaB1Art. 9.1 Legge 91/1992, introdotto dal D.L. 113/2018
Contributo per la domanda di cittadinanza€ 250,00Art. 9-bis, c. 2 Legge 91/1992, come modificato dal D.L. 113/2018
Marca da bollo sulla domanda€ 16,00D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Anni di residenza per la cittadinanza (cittadini non UE)10 anniArt. 9, c. 1 lett. f) Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Anni di residenza per la cittadinanza (cittadini UE)4 anniArt. 9, c. 1 lett. d) Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Anni di residenza per apolidi e rifugiati5 anniArt. 9, c. 1 lett. e) e art. 16 Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Anni di matrimonio con residenza in Italia2 anniArt. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Anni di matrimonio con residenza all'estero3 anniArt. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Reddito minimo per la cittadinanza – richiedente senza familiari a carico€ 8.263,31Art. 2 D.L. 4 aprile 1989, n. 123 (limite di reddito per l'esenzione dalla spesa sanitaria)
Reddito minimo per la cittadinanza – con coniuge a carico€ 11.362,05Art. 2 D.L. 4 aprile 1989, n. 123
Maggiorazione di reddito per ogni familiare a carico€ 516,00Art. 2 D.L. 4 aprile 1989, n. 123

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