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Famiglia

Sposarsi in Italia da stranieri: documenti e diritti

7 min di letturaPubblicata il Aggiornata il a cura di Italy Immigration Hub

In breve

Per sposarsi in Italia lo straniero deve presentare il nulla osta rilasciato dall'autorità del proprio Paese, tradotto e legalizzato. Non deve invece esibire il permesso di soggiorno: la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo quell'obbligo nel 2011, perché il diritto di contrarre matrimonio non può dipendere dalla regolarità del soggiorno.

Il punto che molti uffici e molte persone ignorano

Per un periodo la legge ha richiesto allo straniero che voleva sposarsi in Italia di esibire un documento attestante la regolarità del soggiorno. Nel 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima quella previsione: il diritto di contrarre matrimonio è un diritto fondamentale e non può essere condizionato dalla regolarità del soggiorno.

È una pronuncia che ha più di dieci anni e che ancora oggi non è conosciuta da tutti, compreso qualche sportello. Se ti viene chiesto il permesso di soggiorno come condizione per le pubblicazioni, quella richiesta non ha fondamento.

Il matrimonio, di per sé, non regolarizza automaticamente la posizione: apre però strade che prima non c'erano, ed è una cosa diversa.

Il documento che serve davvero

È il nulla osta al matrimonio, rilasciato dall'autorità competente del proprio Paese — di norma la rappresentanza diplomatica in Italia — che attesta l'assenza di impedimenti secondo la legge nazionale.

Va tradotto e legalizzato o apostillato secondo il Paese di provenienza. È il documento che determina i tempi, perché dipende da un'autorità estera: va richiesto per primo.

Per alcuni Paesi che non rilasciano questo documento esistono percorsi alternativi, che passano dal tribunale. Sono situazioni da affrontare con un legale e con largo anticipo rispetto alla data che si ha in mente.

  • Nulla osta al matrimonio dell'autorità del proprio Paese, tradotto e legalizzato.
  • Documento di identità o passaporto in corso di validità.
  • Atto di nascita, tradotto e legalizzato o apostillato.
  • Documentazione dello stato libero, secondo quanto richiesto dal Comune.
  • Per chi è già stato sposato: documentazione dello scioglimento del precedente vincolo.

Cosa cambia dopo

Gli effetti sul soggiorno dipendono da chi si sposa.

Se il coniuge è cittadino italiano o di un altro Stato dell'Unione, si applica il D.Lgs. 30/2007: il familiare non UE chiede la carta di soggiorno di familiare, senza le soglie di reddito e senza l'idoneità alloggiativa richieste dal ricongiungimento ordinario. È il percorso più favorevole.

Se il coniuge è uno straniero regolarmente soggiornante, la via è quella della coesione familiare o del ricongiungimento, con i requisiti di reddito e alloggio.

Sul fronte della cittadinanza, il matrimonio apre la via dell'art. 5: 2 anni di matrimonio con residenza in Italia, 3 anni con residenza all'estero, termini dimezzati in presenza di figli.

Matrimoni celebrati all'estero

Chi si è sposato fuori dall'Italia e vuole farne valere gli effetti qui deve ottenere la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile del Comune competente, tramite la rappresentanza consolare o direttamente.

È il presupposto di tutto il resto: senza trascrizione, il matrimonio non produce effetti nei rapporti con l'amministrazione italiana, e le domande che vi si fondano non si perfezionano. È il passaggio che viene scoperto tardi più spesso.

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ParametroValoreRiferimentoVerificato
Anni di matrimonio con residenza in Italia2 anniArt. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Anni di matrimonio con residenza all'estero3 anniArt. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91

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