Famiglia
Ricongiungere genitori e fratelli: cosa dice davvero la legge
In breve
I genitori a carico sono ricongiungibili quando non hanno altri figli nel Paese di origine, oppure quando hanno più di 65 anni e gli altri figli non possono provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute documentati. I fratelli e le sorelle non rientrano fra i familiari ricongiungibili: è la risposta che nessuno vuole dare e che conviene conoscere subito.
I fratelli: la risposta che va data subito
Cominciamo dalla domanda più frequente e dalla risposta meno gradita: il ricongiungimento familiare previsto dall'art. 29 del Testo Unico non comprende i fratelli e le sorelle. Non è una questione di requisiti più stringenti: non sono proprio fra i familiari per cui la procedura è prevista.
Lo diciamo in apertura perché vediamo persone spendere mesi e denaro per costruire una pratica che non esiste, spesso incoraggiate da chi avrebbe dovuto dirglielo.
Questo non significa che non ci siano strade. Significa che sono altre: un canale di ingresso proprio — lavoro, studio, un visto specifico — valutato sulla posizione di quella persona, non sul vincolo familiare.
I genitori: le due ipotesi
La legge prevede due situazioni distinte, e confonderle è il motivo più comune di rigetto.
La prima: genitori a carico, quando non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza. Qui il punto da documentare non è l'età ma l'assenza di altri figli che possano provvedere, e la condizione di essere a carico.
La seconda: genitori che hanno superato i 65 anni, quando gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Qui l'età è un presupposto, ma da sola non basta: serve la documentazione sanitaria relativa agli altri figli, non al genitore.
È quest'ultimo elemento a sorprendere: la certificazione che l'ufficio esamina riguarda i fratelli rimasti nel Paese di origine, e procurarla richiede tempo e collaborazione di persone che non sono il richiedente.
I requisiti che valgono comunque
Oltre alle condizioni specifiche restano quelli generali del ricongiungimento, e per un genitore in più vanno ricalcolati.
- Soglia di reddito calcolata sull'assegno sociale di € 7.101,12, con la maggiorazione prevista per ciascun familiare.
- Idoneità alloggiativa adeguata al numero complessivo di occupanti.
- Atti di stato civile che provano il rapporto, tradotti e legalizzati o apostillati.
- Per i genitori: documentazione della condizione di essere a carico e della situazione degli altri figli.
- Copertura sanitaria per il genitore ultrasessantacinquenne, secondo le modalità previste.
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La via del cittadino dell'Unione
C'è un'alternativa che spesso risolve posizioni che per l'art. 29 sarebbero chiuse, e riguarda chi ha un familiare italiano o di un altro Stato dell'Unione.
La disciplina del D.Lgs. 30/2007 considera familiari gli ascendenti diretti a carico, senza le condizioni aggiuntive previste dal Testo Unico, e non richiede le soglie di reddito né l'idoneità alloggiativa. Per i familiari dei cittadini italiani si applica quando è più favorevole.
È la prima cosa da verificare quando nella famiglia c'è un cittadino italiano o dell'Unione: cambia completamente il percorso e di solito lo accorcia.
Come la affrontiamo
Partiamo sempre dalla stessa domanda: chi è cittadino di cosa. Da lì dipende quale disciplina si applica, e la risposta determina requisiti, documenti e tempi.
Poi guardiamo la fattibilità documentale, che su questi ricongiungimenti è il vero ostacolo: le certificazioni sugli altri figli e la prova dell'essere a carico arrivano da un altro Paese e richiedono settimane. Se non sono ottenibili, è meglio saperlo prima di presentare.
I dati citati in questa guida
Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.
| Parametro | Valore | Riferimento | Verificato |
|---|---|---|---|
| Età dei genitori ricongiungibili | 65 anni | Art. 29, c. 1 lett. c) e d) D.Lgs. 286/1998 | |
| Importo annuo dell'assegno sociale | € 7.101,12 | Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 |