Novità normative
Rinnovo del permesso di soggiorno: il termine passa da 60 a 90 giorni
a cura di Italy Immigration Hub
Il fatto
Con il D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83, applicabile dal 22 maggio 2026, l'anticipo per la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è passato da sessanta a 90 giorni.
Il D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026, ha modificato l'art. 5 del Testo Unico sull'immigrazione in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1233.
La modifica con l'impatto più ampio riguarda il rinnovo: la domanda va ora presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del titolo, e non più sessanta giorni come prevedeva la disciplina precedente.
Contestualmente il termine generale per il rilascio o il rinnovo passa a 90 giorni, mentre per il permesso unico di soggiorno e lavoro viene introdotto un termine accelerato di 30 giorni dalla domanda completa.
Il decreto ha inoltre reso esplicita la possibilità per il titolare di permesso unico di cambiare datore di lavoro con comunicazione alle autorità competenti, e ha posto a carico del datore l'obbligo di informare tempestivamente il lavoratore delle comunicazioni ricevute sull'iter del nulla osta.
La difficoltà pratica è la diffusione dell'informazione superata: gran parte delle guide online, dei promemoria aziendali e degli scadenzari costruiti negli anni passati riporta ancora i sessanta giorni.
Cosa cambia in concreto
- Chi ha un permesso in scadenza deve ricalcolare la data di presentazione sul nuovo anticipo di 90 giorni.
- Le aziende devono aggiornare gli scadenzari: uno scadenzario tarato su sessanta giorni genera ritardi su tutta la popolazione aziendale.
- Va inserito nelle procedure interne l'obbligo informativo verso il lavoratore sull'iter del nulla osta.
- Per le domande di permesso unico, la completezza del fascicolo determina l'effettiva decorrenza del termine di 30 giorni.
I dati citati
| Parametro | Valore | Riferimento |
|---|---|---|
| Anticipo per la domanda di rinnovo | 90 giorni | Art. 5, c. 4 D.Lgs. 286/1998 come modificato dal D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83 |
| Termine per il rilascio o il rinnovo del permesso | 90 giorni | Art. 5, c. 9 D.Lgs. 286/1998 come modificato dal D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83 |
| Termine per il rilascio del permesso unico di lavoro | 30 giorni | Art. 5, c. 8.1-bis D.Lgs. 286/1998, introdotto dal D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83 (attuazione Direttiva UE 2024/1233) |