Famiglia
Coniuge di un cittadino italiano: la procedura che quasi tutti sbagliano
In breve
Chi sposa un cittadino italiano, o è familiare di un cittadino dell'Unione residente in Italia, non rientra nel Testo Unico immigrazione ma nel D.Lgs. 30/2007. Il titolo si chiama carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione: si chiede in Questura entro 3 mesi dall'ingresso, dura 5 anni e non richiede soglie di reddito, idoneità alloggiativa né contributo. Avviare invece un ricongiungimento familiare significa dover dimostrare requisiti che la legge applicabile non pretende.
Due discipline, e scegliere quella sbagliata costa
In Italia esistono due regimi distinti per il soggiorno dei familiari stranieri, e la differenza non dipende dal richiedente ma da chi è il familiare di riferimento.
Se il familiare di riferimento è un cittadino non UE regolarmente soggiornante, si applica l'art. 29 del Testo Unico: è il ricongiungimento familiare, con soglie di reddito calcolate sull'assegno sociale e certificato di idoneità alloggiativa.
Se il familiare di riferimento è un cittadino dell'Unione, oppure un cittadino italiano, si applica il D.Lgs. 30/2007, che attua la direttiva europea sulla libera circolazione. Qui non c'è soglia di reddito, non c'è idoneità alloggiativa e non c'è contributo da versare. Il diritto deriva dal rapporto familiare e dal soggiorno del cittadino dell'Unione, non dalla capacità economica di chi chiede.
L'errore che vediamo più spesso è questo: una coppia in cui uno è italiano avvia un ricongiungimento, si mette a cercare un certificato di idoneità alloggiativa che richiede settimane, verifica le soglie di reddito, e affronta un percorso più lungo e più oneroso di quello che le spettava.
L'articolo 23, che vale la pena conoscere
La direttiva europea riguarda la libera circolazione, quindi in linea di principio si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione che si spostano in uno Stato diverso dal proprio. Un cittadino italiano in Italia non si è spostato da nessuna parte.
È l'art. 23 del D.Lgs. 30/2007 a chiudere il cerchio: le sue disposizioni si applicano ai familiari non italiani dei cittadini italiani, quando sono più favorevoli di quelle ordinarie. Il legislatore italiano ha scelto di non svantaggiare i propri cittadini rispetto a quelli degli altri Stati membri.
È una norma di una riga che cambia completamente la pratica, e nella nostra esperienza è anche quella che più spesso non viene considerata — compreso, a volte, agli sportelli.
Chi è familiare, secondo la definizione europea
La platea è definita dalla norma europea e non coincide con l'idea comune di famiglia. Rientrano queste categorie.
- Il coniuge.
- Il partner di un'unione registrata, secondo la legislazione dello Stato che l'ha costituita.
- I discendenti diretti di età minori di 21 anni, oppure a carico, anche del coniuge o del partner.
- Gli ascendenti diretti a carico, anche del coniuge o del partner.
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La dipendenza economica, dove si concentra l'istruttoria
Per il coniuge il rapporto si prova con l'atto di matrimonio e non serve altro. Per ascendenti e discendenti maggiorenni la questione è diversa: il diritto si fonda sull'essere a carico, e quella è la circostanza su cui la Questura concentra la verifica.
Essere a carico non è una dichiarazione: è una situazione di fatto da documentare, con rimesse, dichiarazioni dei redditi, assenza di fonti autonome di reddito nel Paese di origine. È la parte in cui le domande per i genitori si arenano più spesso, e conviene costruirla prima di presentare l'istanza.
Prima di tutto: come entra in Italia
C'è una domanda che precede tutta questa pagina e che spesso resta senza risposta: il coniuge è all'estero, la carta di soggiorno si chiede dopo l'ingresso — come arriva?
La disciplina europea semplifica anche qui. Il familiare non UE di un cittadino dell'Unione o di un cittadino italiano entra con il proprio passaporto e, dove la nazionalità lo richiede, con un visto d'ingresso per motivi familiari. Quel visto si chiede al consolato italiano competente, è gratuito, e l'istruttoria non comporta le verifiche di reddito e alloggio proprie del ricongiungimento: serve dimostrare il rapporto familiare e il soggiorno in Italia del cittadino di riferimento.
Chi ha una nazionalità esente da visto per soggiorni brevi può entrare senza visto e presentare la domanda in Questura entro 3 mesi dall'ingresso dall'ingresso. È la via più lineare, e per molte coppie è anche la più rapida: si entra, si presenta la domanda, la ricevuta copre il soggiorno.
Quello che non va fatto è entrare con un visto turistico quando esiste il titolo familiare e poi improvvisare. Il visto per motivi familiari e l'ingresso in esenzione sono due strade regolari; la terza, entrare per turismo con l'intenzione di restare, crea una contraddizione fra quanto dichiarato alla frontiera e quanto si chiede dopo, e quella contraddizione resta negli atti.
Il termine, e la ricevuta
La domanda va presentata alla Questura entro 3 mesi dall'ingresso. Il termine corre, e gli atti esteri non legalizzati o non apostillati fanno respingere il fascicolo mentre corre: è il motivo per cui la legalizzazione va organizzata prima della partenza, non dopo l'arrivo.
Presentata la domanda, la ricevuta attesta la regolarità del soggiorno in attesa del rilascio. Il titolo consente l'accesso al lavoro senza ulteriori autorizzazioni.
Un'ultima distinzione che genera confusione agli sportelli: l'attestazione di soggiorno del cittadino dell'Unione e la carta di soggiorno del familiare sono due titoli diversi, richiesti da due persone diverse. Il cittadino UE chiede la prima per sé; il familiare non UE chiede la seconda.
Matrimonio celebrato all'estero: prima la trascrizione
Chi si è sposato fuori dall'Italia ha un passaggio in più che viene scoperto spesso troppo tardi: l'atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile italiani.
Finché la trascrizione non è avvenuta, per l'ordinamento italiano quel matrimonio non è opponibile, e il rapporto familiare su cui si fonda il diritto non risulta. La trascrizione si richiede al consolato competente per il luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, oppure al Comune di residenza del coniuge italiano, e ha tempi propri che possono essere lunghi.
La sequenza corretta è quindi: legalizzazione o apostille dell'atto nel Paese di celebrazione, traduzione, trascrizione in Italia, e solo dopo la domanda per la carta di soggiorno. Chi arriva in Italia e si presenta in Questura con un atto estero non trascritto si trova con il termine di 3 mesi dall'ingresso che corre e un prerequisito ancora da costruire.
Se il matrimonio finisce
È la domanda che le persone non fanno e che pesa più di molte altre, quindi la affrontiamo direttamente. Il diritto di soggiorno del familiare è un diritto derivato: nasce dal rapporto con il cittadino dell'Unione. Separazione, divorzio o annullamento incidono quindi sulla sua base.
Il D.Lgs. 30/2007 prevede però ipotesi di conservazione del diritto, legate fra l'altro alla durata del matrimonio, alla presenza di figli e ad alcune situazioni particolari fra cui quelle di violenza domestica. Non è un terreno in cui valgano le regole generali: ogni caso va letto sulle proprie circostanze.
Chi si trova in questa situazione dovrebbe farla valutare prima che il titolo scada, non dopo. Esistono inoltre percorsi alternativi — la conversione verso un altro titolo, o il soggiorno permanente se i 5 anni sono già maturati — che cambiano completamente la prospettiva e che vanno individuati finché si è ancora in posizione regolare.
Le due discipline, affiancate
Vale la pena vedere la differenza in concreto, perché è la ragione di questa pagina.
- Riferimento normativo: art. 29 del Testo Unico per il ricongiungimento, D.Lgs. 30/2007 per la carta di soggiorno di familiare.
- Reddito: soglie calcolate sull'assegno sociale nel ricongiungimento, nessuna soglia nella disciplina europea.
- Alloggio: certificato di idoneità alloggiativa nel ricongiungimento, non richiesto nella disciplina europea.
- Contributo: dovuto per il permesso di soggiorno, non dovuto per la carta di soggiorno di familiare.
- Procedura: nulla osta dallo Sportello Unico e poi visto nel ricongiungimento, domanda diretta in Questura nella disciplina europea.
- Tempi: il nulla osta ha un termine di legge e una fase consolare; la carta di soggiorno si chiede entro 3 mesi dall'ingresso dall'ingresso.
Da qui alla cittadinanza
Per il coniuge di un cittadino italiano questo titolo è anche il punto di partenza verso la cittadinanza per matrimonio, che si può chiedere dopo 2 anni di matrimonio con residenza in Italia, termine dimezzato in presenza di figli dei coniugi.
Le due pratiche hanno presupposti distinti ma un elemento comune che conviene curare dal primo giorno: l'iscrizione anagrafica continuativa. È il registro su cui si misura la residenza in Italia, e un'interruzione che sul momento sembra irrilevante si fa sentire anni dopo.
Il requisito di lingua B1 resta richiesto anche per la via matrimoniale, e non è esonerato dal matrimonio con un italiano: è una delle convinzioni sbagliate più diffuse, e programmare l'esame con anticipo evita di avere il requisito temporale maturato e la certificazione mancante.
Durata e soggiorno permanente
La carta ha validità 5 anni. Dopo 5 anni di soggiorno legale e continuativo si accede al soggiorno permanente, che è il traguardo di questo percorso.
Sul piano dei costi, il contributo previsto per il permesso di soggiorno non è dovuto, perché questo titolo non è un permesso di soggiorno ai sensi del Testo Unico. Restano € 16,00 di marca da bollo e, soprattutto, i costi di traduzione e legalizzazione degli atti esteri, che nei casi con più documenti sono la voce prevalente.
Come lavoriamo su questi casi
Il primo controllo è qualificare correttamente la posizione, perché da lì dipende tutto il resto: chi è il familiare di riferimento, quale disciplina si applica, se l'art. 23 opera a favore.
Poi la forma degli atti esteri, che è dove si perdono i termini, e la documentazione della dipendenza economica quando serve. Se stai per sposarti in Italia con un cittadino italiano, la pianificazione dei due passaggi insieme — matrimonio e titolo di soggiorno — evita i tempi morti fra l'uno e l'altro.
I dati citati in questa guida
Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.
| Parametro | Valore | Riferimento | Verificato |
|---|---|---|---|
| Termine per richiedere la carta di soggiorno di familiare UE | 3 mesi dall'ingresso | Art. 10, c. 1 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 | |
| Durata della carta di soggiorno di familiare UE | 5 anni | Art. 10, c. 3 D.Lgs. 30/2007 | |
| Età dei discendenti considerati familiari di cittadino UE | minori di 21 anni | Art. 2, c. 1 lett. b) D.Lgs. 30/2007 | |
| Anni per il diritto di soggiorno permanente dei familiari UE | 5 anni | Artt. 14 e 17 D.Lgs. 30/2007 | |
| Anni di matrimonio con residenza in Italia | 2 anni | Art. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 | |
| Livello di italiano per la cittadinanza | B1 | Art. 9.1 Legge 91/1992, introdotto dal D.L. 113/2018 | |
| Marca da bollo sulla domanda | € 16,00 | D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 |