Cittadinanza
Cittadinanza per matrimonio: il vincolo deve durare fino al decreto
In breve
Il coniuge di cittadino italiano può chiedere la cittadinanza dopo 2 anni di matrimonio con residenza in Italia, oppure 3 anni con residenza all'estero, termini dimezzati se ci sono figli nati o adottati dai coniugi. È la via più rapida, ma ha una condizione che va capita bene: il matrimonio deve essere valido ed efficace fino all'adozione del provvedimento, non solo al momento della domanda. E il requisito di italiano B1 resta richiesto, senza esoneri particolari per questo percorso.
Quanti anni, e da quando si contano
I termini sono 2 anni di matrimonio se i coniugi risiedono in Italia e 3 anni se risiedono all'estero. In presenza di figli nati o adottati dai coniugi si riducono alla metà: un anno con residenza in Italia, diciotto mesi dall'estero.
La riduzione per i figli è la disposizione più spesso ignorata, e vale la pena verificarla perché può anticipare la domanda di un anno intero. Non richiede che i figli siano minori né che convivano: richiede che siano nati o adottati dai coniugi.
Il computo parte dal matrimonio, ma con un'avvertenza per chi si è sposato all'estero: il termine decorre dal matrimonio, non dalla sua trascrizione in Italia — però la domanda non è presentabile prima che la trascrizione nei registri italiani dello stato civile sia avvenuta. Chi arriva al compimento del biennio senza aver fatto trascrivere l'atto si trova con il requisito maturato e la domanda bloccata, e la trascrizione ha tempi propri.
La condizione che decide le pratiche
Il vincolo matrimoniale deve sussistere, valido ed efficace, fino al momento in cui il provvedimento viene adottato. Non fino alla domanda: fino al decreto.
Considerato che il termine dell'istruttoria è di 24 mesi, prorogabile fino a trentasei mesi, questo significa che fra la domanda e la decisione possono passare due o tre anni durante i quali la condizione va mantenuta. Separazione, scioglimento o annullamento intervenuti nel corso del procedimento incidono sull'esito.
Lo scriviamo in modo esplicito perché è un'informazione che serve prima, non dopo: se la situazione familiare è in evoluzione, la valutazione va fatta a monte, e in alcuni casi la risposta onesta è che un percorso diverso — tipicamente la residenza — offre una prospettiva più solida anche se più lenta. Non è una valutazione piacevole da fare, ma è meno dolorosa del contributo versato e della domanda respinta tre anni dopo.
Il requisito di italiano c'è anche qui
È una delle convinzioni sbagliate più diffuse: che il matrimonio con un cittadino italiano esoneri dalla prova di lingua. Non è così. Il livello B1 è richiesto anche per questo percorso, certificato da un ente riconosciuto — CELI, CILS, PLIDA o AIL — oppure attestato da un titolo di studio conseguito in Italia.
L'unico esonero che opera è quello generale: i titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non devono produrre la certificazione. Per chi vive in Italia da qualche anno questo apre una possibilità concreta, perché quel permesso richiede solo A2: ottenerlo prima può essere la via più breve, non la più lunga.
Chi risiede all'estero non ha questa alternativa e deve sostenere l'esame. Conviene programmarlo come primo passo e non come ultimo, perché le sessioni degli enti certificatori non sono settimanali e l'attestato serve al momento della domanda.
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La prima valutazione scritta arriva entro 24 ore lavorative.
Le condanne ostative, con una regola propria
Per la cittadinanza per matrimonio l'art. 6 della legge 91/1992 prevede specifiche cause ostative, ed è un elenco proprio di questo percorso: non coincide con quello che rileva per la cittadinanza per residenza.
La verifica riguarda il casellario italiano e quello dei Paesi di precedente residenza, e quest'ultimo è la parte che allunga i tempi: i certificati vanno richiesti all'estero, tradotti e legalizzati o apostillati, e in alcuni Paesi richiedono mesi.
Non ogni condanna è ostativa, e in alcune situazioni la riabilitazione modifica la posizione. Se nella storia personale c'è qualcosa, va valutato prima della domanda: è una verifica che costa poco e può evitare un contributo non restituibile.
Costi e tempi, detti con precisione
Il contributo è di € 250,00, più € 16,00 di marca da bollo, e non viene restituito in caso di rigetto o di rinuncia. È la ragione per cui ogni verifica preliminare va fatta prima del versamento.
Il termine dell'istruttoria è di 24 mesi, prorogabile fino a trentasei mesi, per le domande presentate dal 21 dicembre 2020. A questo va aggiunto il tempo che precede la domanda: reperimento degli atti esteri, traduzioni, legalizzazioni, certificato di lingua. È quasi sempre la fase più lunga, e non è conteggiata nel termine di legge perché precede il procedimento.
Dopo il decreto favorevole resta un passaggio che si dimentica di programmare: il giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile. La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento, non dalla data del decreto.
Matrimonio e unione civile
La disciplina si applica anche alle unioni civili fra persone dello stesso sesso. Valgono gli stessi termini e le stesse condizioni, compresa quella sulla permanenza del vincolo fino al provvedimento.
Per le coppie che hanno formalizzato l'unione all'estero il punto critico è lo stesso di chi si è sposato all'estero, e anzi più delicato: la trascrizione in Italia dipende dalla qualificazione dell'istituto nel Paese di origine, e non tutte le forme riconosciute altrove trovano corrispondenza diretta nell'ordinamento italiano. È una verifica da fare all'inizio, non quando il termine è già maturato.
Come lavoriamo su questi casi
Partiamo da tre controlli, in quest'ordine: la trascrizione dell'atto nei registri italiani, il calcolo esatto del termine con l'eventuale dimezzamento per i figli, e la posizione sulla lingua — se passare dal permesso di lungo periodo convenga nel caso concreto.
Poi la raccolta degli atti esteri, che è la parte lunga, e il presidio del procedimento. Dove serve il contenzioso — un rigetto da impugnare, o il silenzio oltre il termine — ti mettiamo in contatto con i legali con cui collaboriamo.
I dati citati in questa guida
Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.
| Parametro | Valore | Riferimento | Verificato |
|---|---|---|---|
| Anni di matrimonio con residenza in Italia | 2 anni | Art. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 | |
| Anni di matrimonio con residenza all'estero | 3 anni | Art. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 | |
| Livello di italiano per la cittadinanza | B1 | Art. 9.1 Legge 91/1992, introdotto dal D.L. 113/2018 | |
| Termine del procedimento di cittadinanza | 24 mesi | Art. 9-ter Legge 91/1992, come modificato dal D.L. 130/2020 | |
| Livello di italiano per il permesso UE di lungo periodo | A2 | Art. 9, c. 2-bis D.Lgs. 286/1998; D.M. 4 giugno 2010 | |
| Contributo per la domanda di cittadinanza | € 250,00 | Art. 9-bis, c. 2 Legge 91/1992, come modificato dal D.L. 113/2018 | |
| Marca da bollo sulla domanda | € 16,00 | D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 |