Procedure e documenti
Protezione internazionale in Italia: come funziona la domanda
In breve
La domanda di protezione internazionale si presenta alla polizia di frontiera o alla Questura. Durante il procedimento viene rilasciato un permesso per richiesta asilo, valido 6 mesi, rinnovabile, e trascorsi 60 giorni dalla domanda il richiedente può lavorare se la decisione non è ancora arrivata. Decide la Commissione territoriale; contro il diniego si ricorre al Tribunale, di norma entro 30 giorni.
Una premessa su questa pagina
Questa è una guida informativa, scritta perché su questa materia circolano molte indicazioni sbagliate e perché sapere come funziona un procedimento è il primo modo per non subirlo.
L'assistenza nelle domande di protezione e nei ricorsi passa da avvocati e da enti specializzati, ed è giusto che sia così: è materia che richiede competenze specifiche e, spesso, il patrocinio a spese dello Stato. Se ti trovi in questa situazione scrivici comunque: ti mettiamo in contatto con i professionisti con cui collaboriamo, e la parte amministrativa che viene dopo — permessi, rinnovi, documenti, conversioni — la seguiamo noi.
Come si presenta la domanda
La domanda si presenta alla polizia di frontiera al momento dell'ingresso, oppure all'ufficio immigrazione della Questura se ci si trova già nel territorio. Non esiste un modulo da scaricare e inviare: è un atto che si compie di persona.
Segue la verbalizzazione, con la compilazione del modello C3, in cui si raccolgono i dati personali e le ragioni della domanda. È un passaggio che pesa più di quanto sembri: quello che viene verbalizzato lì costituisce la base su cui tutto il resto verrà valutato, e le incongruenze fra il verbale e quanto raccontato in seguito sono uno degli elementi su cui le domande vengono respinte.
Dalla presentazione della domanda viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido 6 mesi, rinnovabile e rinnovabile fino alla decisione. Attesta la regolarità del soggiorno per tutta la durata del procedimento.
Il diritto di lavorare durante l'attesa
È il punto meno conosciuto e fra i più importanti. Trascorsi 60 giorni dalla domanda, se il procedimento non si è concluso, il richiedente può svolgere attività lavorativa.
Non è una concessione dell'ufficio né dipende dal centro di accoglienza: è previsto dalla legge. Per il datore di lavoro significa che può assumere regolarmente, e che nel fascicolo del dipendente vanno conservati il permesso per richiesta asilo e la documentazione della data di presentazione.
Il permesso per richiesta asilo non consente invece di convertire la posizione in un altro titolo mentre il procedimento è in corso, né di viaggiare all'estero: è legato al procedimento, e il procedimento si svolge in Italia.
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La Commissione territoriale e gli esiti
A decidere è una Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, davanti alla quale si svolge un colloquio personale. È il momento centrale del procedimento, e arrivarci preparati — con la documentazione disponibile e una ricostruzione coerente — fa una differenza che non si recupera dopo.
Gli esiti possibili sono più di uno, e si tende a conoscerne solo il primo.
- Riconoscimento dello status di rifugiato: permesso di soggiorno valido 5 anni, rinnovabile, con accesso al lavoro.
- Protezione sussidiaria: permesso della stessa durata, riconosciuto a chi rischierebbe un danno grave in caso di rientro, pur non rientrando nella definizione di rifugiato.
- Protezione speciale, nei casi previsti dalla normativa vigente.
- Rigetto della domanda, contro il quale si può ricorrere.
Il ricorso
Contro il diniego si ricorre al Tribunale, alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione. Il termine ordinario è di 30 giorni dalla notifica, ma si riduce nelle procedure accelerate e in alcune ipotesi particolari: il provvedimento che ricevi indica il termine che si applica al tuo caso, ed è lì che va letto.
Il ricorso richiede un avvocato. Chi non ha redditi sufficienti può chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che copre il compenso del difensore: è una possibilità concreta e sottoutilizzata, e va chiesta all'inizio, non quando il procedimento è già avviato.
Il termine è perentorio. Se è vicino alla scadenza, contattare un legale è la cosa da fare oggi e non domani: su questo non c'è margine di recupero.
Che cosa succede dopo il riconoscimento
Il riconoscimento non chiude i rapporti con l'amministrazione: li apre in forma diversa. Il permesso va rinnovato, l'iscrizione anagrafica va mantenuta, i familiari possono essere ricongiunti a condizioni più favorevoli di quelle ordinarie, e chi non può ottenere il passaporto dal proprio Paese ha diritto a un titolo di viaggio.
C'è poi un effetto che si manifesta anni dopo: per i titolari di status di rifugiato il requisito di residenza per la cittadinanza è ridotto a 5 anni, contro i 10 anni ordinari. È una delle ragioni per cui conviene curare fin dall'inizio la continuità anagrafica, che in quel momento diventa decisiva.
Una cosa da sapere prima di programmare un viaggio: recarsi nel Paese da cui si è fuggiti può condurre alla cessazione dello status. Succede per ragioni comprensibili — un genitore malato, un funerale — e le conseguenze non cambiano per la bontà del motivo.
Dove interveniamo noi
Sulla domanda e sul ricorso ti indirizziamo a chi fa quel lavoro, e lo facciamo volentieri: sono professionisti con cui collaboriamo e con cui il rapporto funziona in entrambe le direzioni.
Tutto il resto è terreno nostro, ed è la parte che dura più a lungo: rinnovi, iscrizione anagrafica e sanitaria, titolo di viaggio, ricongiungimento dei familiari, e più avanti il permesso di lungo periodo o la domanda di cittadinanza. Scrivici anche solo per capire in quale fase ti trovi.
I dati citati in questa guida
Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.
| Parametro | Valore | Riferimento | Verificato |
|---|---|---|---|
| Durata del permesso per richiesta asilo | 6 mesi, rinnovabile | Art. 4 D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 | |
| Accesso al lavoro per il richiedente asilo | 60 giorni dalla domanda | Art. 22 D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 | |
| Termine per il ricorso contro il diniego della protezione | 30 giorni | Art. 35-bis D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 | |
| Durata del permesso per status di rifugiato o protezione sussidiaria | 5 anni | Art. 23 D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 | |
| Anni di residenza per apolidi e rifugiati | 5 anni | Art. 9, c. 1 lett. e) e art. 16 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 | |
| Anni di residenza per la cittadinanza (cittadini non UE) | 10 anni | Art. 9, c. 1 lett. f) Legge 5 febbraio 1992, n. 91 |
Fonti ufficiali
- Normattiva – D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (accoglienza e procedure) (si apre in una nuova finestra)
- Normattiva – D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (qualifiche) (si apre in una nuova finestra)
- Ministero dell'Interno – Asilo e protezione internazionale (si apre in una nuova finestra)
- UNHCR Italia (si apre in una nuova finestra)