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Procedure e documenti

Stato della pratica e appuntamenti: come seguire una domanda

7 min di letturaPubblicata il Aggiornata il a cura di Italy Immigration Hub

In breve

Lo stato della domanda di permesso si verifica sul Portale Immigrazione con il numero della ricevuta; quello della domanda di cittadinanza sul portale del Ministero dell'Interno con le credenziali usate per presentarla. Gli appuntamenti in Questura seguono canali che variano da provincia a provincia. Quando la pratica non si muove oltre i termini, esistono strumenti precisi.

Dove si controlla cosa

Ogni procedimento ha il suo canale, e cercare nel posto sbagliato è la fonte più comune di ansia inutile.

  • Permesso di soggiorno: Portale Immigrazione della Polizia di Stato, con il numero della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale.
  • Cittadinanza: portale del Ministero dell'Interno, con le credenziali utilizzate per presentare la domanda.
  • Decreto Flussi e nulla osta: Portale Servizi ALI del Ministero dell'Interno.
  • Visto: la rappresentanza diplomatica presso cui è stata presentata la domanda.

Come si leggono gli stati

Gli stati che compaiono sono sintetici e inducono due errori opposti. Il primo è leggere «in lavorazione» come un segnale che qualcosa si stia muovendo adesso: spesso indica solo che il fascicolo è aperto. Il secondo è leggere l'assenza di aggiornamenti come un problema: molte fasi non producono alcun cambiamento visibile.

L'unico dato che conta davvero è un altro, e sta nella tua ricevuta: la data di presentazione. Da lì si contano i termini, e i termini sono ciò che determina se puoi fare qualcosa.

Gli appuntamenti in Questura

Non esiste un sistema unico nazionale. Ogni Questura adotta il proprio canale — piattaforme di prenotazione, posta elettronica dedicata, convocazione d'ufficio — e le modalità cambiano anche nel tempo.

La regola pratica è una: guardare il sito della Questura competente per il proprio luogo di residenza, che è la fonte aggiornata, e diffidare delle istruzioni generiche trovate altrove, comprese quelle riferite a una provincia diversa.

Sulle nostre pagine città indichiamo per ciascuna provincia la Questura e la Prefettura competenti con i collegamenti ufficiali, proprio perché questa informazione è locale e non nazionale.

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Quando non si muove nulla

Prima di agire va stabilito se il termine è davvero scaduto, e i termini sono diversi: 90 giorni per il rilascio del permesso, 30 giorni per il permesso unico, 90 giorni per il nulla osta al ricongiungimento, 24 mesi per la cittadinanza.

Se il termine è scaduto gli strumenti esistono e funzionano in sequenza: istanza di conclusione del procedimento, accesso agli atti per vedere lo stato reale dell'istruttoria, istanza al titolare del potere sostitutivo, e come ultima via l'azione contro il silenzio. Ne abbiamo scritto in una guida dedicata.

Quello che non funziona, e consuma tempo, è ripresentare la stessa domanda perché la prima sembra ferma: duplica il fascicolo e allunga i tempi di entrambe.

Una abitudine che conviene prendere

Conservare la ricevuta di ogni domanda, fotografarla e annotare la data di presentazione. Sembra ovvio e non lo è: una parte consistente delle persone che ci scrivono perché la pratica è ferma non sa dire con precisione quando l'ha presentata, e senza quella data non si può stabilire se c'è un ritardo né attivare nulla.

I dati citati in questa guida

Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.

Parametri citati nella guida, con fonte e data di verifica
ParametroValoreRiferimentoVerificato
Termine per il rilascio o il rinnovo del permesso90 giorniArt. 5, c. 9 D.Lgs. 286/1998 come modificato dal D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83
Termine per il rilascio del permesso unico di lavoro30 giorniArt. 5, c. 8.1-bis D.Lgs. 286/1998, introdotto dal D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83 (attuazione Direttiva UE 2024/1233)
Termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento90 giorniArt. 29, c. 8 D.Lgs. 286/1998
Termine del procedimento di cittadinanza24 mesiArt. 9-ter Legge 91/1992, come modificato dal D.L. 130/2020

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