Cittadinanza
Cittadinanza per discendenza: cosa è cambiato con la legge 74/2025
In breve
Fino al 2025 la cittadinanza per discendenza non aveva limiti di generazione: bastava una linea mai interrotta, anche risalendo a un bisnonno o più indietro. Il D.L. 36/2025, convertito nella legge 23 maggio 2025 n. 74, ha chiuso quella porta: per i nati all'estero l'accesso è ora limitato a chi ha un genitore o nonno cittadino italiano, con l'ulteriore requisito di due anni di residenza in Italia del genitore prima della nascita. Alcune disposizioni sono state impugnate davanti alla Corte costituzionale.
Che cosa è cambiato, in concreto
La cittadinanza iure sanguinis era l'unico istituto della nostra materia senza un tetto generazionale. Se la trasmissione non si era mai interrotta, un trisavolo nato in Italia era sufficiente: il principio era che la cittadinanza non venisse concessa ma riconosciuta, perché già esistente dalla nascita.
Il decreto-legge 28 marzo 2025 n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025 n. 74, ha introdotto un limite. Per chi è nato all'estero il riconoscimento richiede ora un genitore o nonno cittadino italiano.
C'è una seconda condizione, meno citata e spesso decisiva da sola: per il genitore è richiesta la residenza in Italia per almeno due anni consecutivi dopo l'acquisto della cittadinanza e prima della nascita del richiedente. Molte posizioni che soddisfano il grado di parentela si fermano qui.
Perché questa pagina esiste
Perché è l'ambito in cui le informazioni disponibili online sono più spesso obsolete, e in cui questo produce il danno maggiore in termini economici.
La discendenza è un percorso in cui si spende prima di sapere: ricerche genealogiche, reperimento di atti in più Paesi, traduzioni giurate, apostille, rettifiche di nomi e date che non coincidono. Sono i costi veri di questa via, molto superiori ai pochi euro di contributo amministrativo, e si affrontano tutti prima che qualcuno guardi la norma.
Chi si regola su una guida scritta nel 2023 — o su una pagina aggiornata nella forma ma non nella sostanza — investe mesi e migliaia di euro su una posizione che non rientra più nei requisiti generali. Per questo il primo controllo non è l'albero genealogico: è la legge.
Le pratiche avviate prima della riforma
Se una posizione pendente sia governata dal regime precedente o da quello nuovo dipende dalla disciplina transitoria e dal momento in cui la domanda è stata effettivamente presentata — non da quando è iniziata la ricerca, né da quando sono stati ordinati gli atti.
È una distinzione che vale la pena fissare, perché nella percezione di chi ha speso due anni a ricostruire una linea la pratica è «avviata» da tempo. Per l'ordinamento conta la data di presentazione.
Su questo si innesta un elemento di incertezza che non va nascosto: alcune disposizioni della riforma sono state impugnate davanti alla Corte costituzionale. Fino alla decisione il quadro è genuinamente aperto, e chi afferma con sicurezza come verrà trattata una posizione pre-riforma sta dicendo più di quanto oggi si possa sapere.
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Che cosa resta vero per chi rientra nei requisiti
Per chi soddisfa le condizioni attuali la logica dell'istituto non cambia, ed è favorevole. Il riconoscimento non è una concessione: se la linea non è stata interrotta, si è cittadini italiani dalla nascita e il procedimento accerta un fatto.
La conseguenza pratica è che non si applicano requisito di reddito, prova di lingua, requisito di residenza del richiedente né valutazione discrezionale dell'integrazione. La domanda è una sola: la linea è documentabile?
C'è anche una conseguenza positiva della riforma, l'unica: una catena che si fermi al genitore o al nonno è molto più corta di una che risalga a un trisavolo. Per i casi che restano ammissibili il lavoro documentale è sensibilmente più leggero di quanto fosse.
Che cosa interrompe la linea
Dentro la finestra più stretta lasciata dalla riforma, la trasmissione può comunque essersi interrotta. Questi sono gli eventi che la interrompono.
- La naturalizzazione straniera dell'ascendente italiano avvenuta prima della nascita del successivo nella linea: è l'interruzione più frequente, e la data è tutto.
- La trasmissione per linea materna per i discendenti nati prima del 1° gennaio 1948, storicamente non riconosciuta e affrontabile per via giudiziaria anziché amministrativa.
- La rinuncia formale alla cittadinanza italiana da parte di qualcuno nella catena.
- Lacune o contraddizioni negli atti di stato civile che rendono impossibile provare un passaggio.
- Per il genitore che ha acquistato la cittadinanza anziché averla dalla nascita, il mancato rispetto del requisito dei due anni di residenza introdotto nel 2025.
Gli atti, e perché sono la parte lunga
Servono atti di nascita, matrimonio e morte di ogni persona della linea, dall'ascendente nato in Italia fino al richiedente. Gli atti formati all'estero vanno tradotti e apostillati o legalizzati secondo il Paese.
Serve anche la prova dell'eventuale naturalizzazione dell'ascendente: un certificato di naturalizzazione, oppure un'attestazione ufficiale che non ne esista traccia. In diversi Paesi è il documento più lento da ottenere ed è quello che decide il caso.
Poi c'è la parte che nessuno prevede. Nomi e date raramente coincidono attraverso le generazioni e i confini, e un cognome scritto in un modo su un atto italiano e in un altro su un certificato straniero va riconciliato prima che qualcuno accetti la catena. La rettifica di quelle discordanze è di norma la fase più lunga di tutto il progetto.
Dove si presenta la domanda
Chi risiede all'estero presenta al consolato competente per il luogo di residenza. I tempi di attesa variano enormemente fra le sedi, e nei Paesi con le comunità di origine italiana più numerose si contano in anni anziché in mesi.
Chi stabilisce la residenza anagrafica in un Comune italiano presenta là, con tempi diversi. Questa via comporta un trasferimento reale, con tutto quello che implica, e non è una scorciatoia da prendere alla leggera.
Quale strada convenga dipende da dove si è, da quanto è urgente e da quanto il trasferimento è realistico. Lo diciamo con onestà, anche quando la risposta è che aspettare al proprio consolato è la scelta sensata.
Come lavoriamo su questi casi
Partiamo dalla norma vigente, non dall'albero genealogico: grado di parentela, requisito di residenza del genitore, data di presentazione se una pratica è già aperta. È una valutazione breve e decide se abbia senso fare altro. Una posizione che non rientra nei requisiti del 2025 è meglio saperla in settimana uno che dopo un anno di reperimento atti.
Se la posizione tiene, seguiamo il lato italiano: recupero degli atti presso i Comuni, controllo della forma dei documenti esteri, rettifica delle discordanze di nomi e date. Dove il caso richiede la via giudiziaria — la linea materna anteriore al 1948, o un'impugnazione legata alla riforma — ti mettiamo in contatto con i legali con cui collaboriamo.
I dati citati in questa guida
Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.
| Parametro | Valore | Riferimento | Verificato |
|---|---|---|---|
| Grado di parentela per la cittadinanza per discendenza | genitore o nonno cittadino italiano | Legge 23 maggio 2025, n. 74 (conversione del D.L. 36/2025) |