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Permessi di soggiorno

Cittadini britannici in Italia: prima e dopo la Brexit

8 min di letturaPubblicata il Aggiornata il a cura di Italy Immigration Hub

In breve

Tutto dipende da una data. Chi risiedeva legalmente in Italia entro il 31 dicembre 2020 rientra nell'Accordo di recesso e conserva diritti propri, documentati da una carta di soggiorno specifica. Chi è arrivato dopo è a tutti gli effetti cittadino di un Paese terzo: 90 giorni ogni 180 senza visto, e per restare di più serve un visto richiesto dal Regno Unito prima di partire.

La data che divide tutto

Non esiste una risposta unica alla domanda «da britannico posso vivere in Italia». Esistono due risposte, e quale si applica dipende dal 31 dicembre 2020.

Chi risiedeva legalmente in Italia entro quella data rientra nella parte seconda dell'Accordo di recesso, che protegge i diritti acquisiti: continuità del soggiorno, accesso al lavoro, maturazione del soggiorno permanente. La posizione si documenta con una carta di soggiorno dedicata ai beneficiari dell'Accordo, richiesta alla Questura.

Chi è arrivato dopo non ha nulla di tutto questo. È un cittadino di Paese terzo come qualunque altro, e le regole sono quelle ordinarie del Testo Unico.

Chi rientra nell'Accordo di recesso

La condizione è la residenza legale in Italia entro la data, non la semplice presenza o la proprietà di una casa. Chi aveva l'iscrizione anagrafica e vi ha dato continuità ha una posizione solida; chi viveva qui senza mai iscriversi ha un problema di prova che va affrontato con la documentazione della presenza effettiva.

Il titolo che documenta questa posizione va richiesto, e chi non l'ha mai fatto si trova spesso in una condizione paradossale: ha i diritti ma non il documento che li attesta, e questo si traduce in difficoltà concrete — un contratto, una banca, un controllo, un viaggio.

La protezione si estende ai familiari alle condizioni previste dall'Accordo, ed è un aspetto da verificare caso per caso perché le situazioni familiari miste sono frequenti.

Chi è arrivato dopo: le vie ordinarie

Per i soggiorni brevi vale il limite di 90 giorni ogni 180, con il conteggio mobile che molti scoprono di aver superato senza accorgersene: chi ha una casa in Italia e la frequenta più volte l'anno accumula giorni che restano a carico per sei mesi.

Per restare oltre quel limite serve un visto per soggiorni di lunga durata, richiesto alla rappresentanza italiana nel Regno Unito prima di partire. Le vie più usate da chi arriva dal Regno Unito sono poche e conviene conoscerle.

  • Residenza elettiva, per chi dispone di redditi autonomi e non lavora in Italia: è la via scelta da chi si trasferisce dopo la pensione o vive di rendite.
  • Visto per nomadi digitali e lavoratori da remoto, per chi lavora per un datore o clienti fuori dall'Italia.
  • Lavoro subordinato, che passa dalle quote del Decreto Flussi, o Carta Blu UE per i profili qualificati, che ne è fuori.
  • Motivi familiari, per chi ha un coniuge o un familiare italiano o dell'Unione: è la via più favorevole e segue il D.Lgs. 30/2007, non il Testo Unico.
  • Studio, per chi si iscrive a un corso riconosciuto.
  • Cittadinanza per discendenza, per chi ha un ascendente italiano: non è un visto ma un accertamento, e chi vi ha titolo spesso non lo sa.

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L'errore più frequente

Arrivare come visitatore e cercare di sistemare la posizione dall'Italia. Non funziona: il passaggio da un soggiorno breve a uno stabile, salvo ipotesi limitate, si fa dal Regno Unito, prima di partire.

È un errore comprensibile — per decenni non c'era nulla da fare prima di partire — e produce la situazione peggiore: una casa acquistata, una vita organizzata e nessun titolo per restare.

La casa in Italia non dà diritti di soggiorno

Vale la pena dirlo esplicitamente perché la domanda arriva spesso: acquistare un immobile in Italia non attribuisce alcun titolo di soggiorno e non incide sul conteggio dei giorni. È un investimento, non una via d'ingresso.

Può però rilevare come elemento nella documentazione di alcune richieste — alloggio disponibile, radicamento, mezzi — ed è lì che va usato, non come se fosse un requisito a sé stante.

I dati citati in questa guida

Ogni valore riportato nel testo proviene dall'Osservatorio parametri, con riferimento normativo e data di verifica. Quando un parametro cambia, questa guida si aggiorna insieme a lui.

Parametri citati nella guida, con fonte e data di verifica
ParametroValoreRiferimentoVerificato
Data di riferimento dell'Accordo di recesso del Regno Unito31 dicembre 2020Accordo di recesso UE-Regno Unito, parte seconda
Durata massima del soggiorno breve90 giorni ogni 180Art. 6 Regolamento (UE) 2016/399 (Codice frontiere Schengen); art. 1 Legge 68/2007

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