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Famiglia e ricongiungimento

Permesso per assistenza minori: l'autorizzazione dell'art. 31

Aggiornato il

In breve

L'art. 31, comma 3 del D.Lgs. 286/1998 consente al Tribunale per i minorenni di autorizzare l'ingresso o la permanenza in Italia del familiare di un minore che si trova nel territorio italiano, per un periodo determinato e in deroga alle altre disposizioni, quando ricorrono gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore. In attuazione dell'autorizzazione la Questura rilascia il permesso per assistenza minore, con il quale l'attività lavorativa è consentita.

È la norma che tiene insieme due interessi in tensione: il controllo dell'immigrazione e la tutela del minore. Il suo effetto è notevole, perché l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni può riguardare anche un genitore che non ha un titolo di soggiorno valido: la legge dice espressamente «in deroga alle altre disposizioni». Per questo la decisione non è mai automatica e si gioca interamente sulla documentazione: va dimostrato in che modo l'allontanamento del familiare comprometterebbe lo sviluppo psicofisico del minore, con elementi concreti e verificabili. Il ricorso al Tribunale è attività riservata all'avvocato: il nostro lavoro è la costruzione del fascicolo documentale e il coordinamento con il legale, poi la gestione della fase amministrativa in Questura una volta ottenuta l'autorizzazione.

Pubblico
Privati
Documenti richiesti
8
Passaggi
6
Aggiornato
10 ottobre 2026

A chi serve

  • Genitori di minori presenti in Italia, anche privi di un titolo di soggiorno valido
  • Familiari che svolgono di fatto una funzione di cura e riferimento per un minore
  • Nuclei in cui l'allontanamento di un familiare inciderebbe su un percorso scolastico o terapeutico in corso
  • Chi ha già un'autorizzazione del Tribunale e deve ottenere o rinnovare il permesso in Questura

Requisiti

Presenza del minore nel territorio italiano
È il presupposto della norma: l'autorizzazione riguarda il familiare di un minore che si trova in Italia.
Rapporto familiare o funzione di cura documentata
Atto di nascita, stato di famiglia, documentazione della convivenza e del ruolo effettivamente svolto nella vita del minore.
Gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore
Non è richiesta una situazione di emergenza, ma una condizione di gravità documentata: percorsi scolastici, relazioni dei servizi sociali, certificazioni sanitarie o psicologiche, età e grado di radicamento del minore.
Periodo determinato
L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo stabilito dal Tribunale e il permesso che ne deriva ha la stessa durata.

Documenti necessari

Per ogni documento indichiamo chi deve procurarlo. È la distinzione che evita l'equivoco più comune: affidare una pratica non significa non dover fare nulla.

  • Atto di nascita del minore e documentazione del rapporto familiare

    A tuo carico
  • Certificato di stato di famiglia e documentazione della convivenza

    A tuo carico
  • Attestazioni scolastiche: iscrizione, frequenza, relazioni degli insegnanti

    A tuo carico
  • Relazioni dei servizi sociali o del consultorio, se il nucleo è seguito

    Da richiedere alla PA
  • Certificazioni sanitarie o psicologiche riguardanti il minore

    Rilevanti quando esiste un percorso di cura in corso.

    A tuo carico
  • Documenti di identità del familiare richiedente

    A tuo carico
  • Documentazione del radicamento: casa, lavoro, reti di sostegno

    A tuo carico
  • Copia dell'autorizzazione del Tribunale per i minorenni

    Necessaria per la domanda in Questura.

    A tuo carico

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Come funziona la procedura

  1. Esame preliminare della posizione

    Si verifica se il caso presenta gli elementi che la norma richiede e quali sono documentabili. È un passaggio di selezione: un ricorso costruito su affermazioni generiche ha poche possibilità.

    primo contatto

  2. Costruzione del fascicolo documentale

    Raccolta di attestazioni scolastiche, relazioni dei servizi, certificazioni sanitarie e prove del ruolo svolto. È la parte che determina l'esito e quella su cui lavoriamo.

    da 2 a 6 settimane

  3. Ricorso al Tribunale per i minorenni

    Il ricorso è depositato dall'avvocato, al quale il fascicolo viene trasmesso completo. L'attività difensiva è riservata alla professione legale: non la svolgiamo, la prepariamo e ne seguiamo il coordinamento.

  4. Decisione del Tribunale

    Il Tribunale può autorizzare la permanenza per un periodo determinato. I tempi dipendono dall'ufficio giudiziario e dall'urgenza rappresentata negli atti.

  5. Richiesta del permesso in Questura

    Ottenuta l'autorizzazione, si chiede alla Questura il permesso per assistenza minore. Con questo titolo l'attività lavorativa è consentita.

  6. Scadenza: rinnovo o passaggio a un altro titolo

    Prima della scadenza va valutato se chiedere una nuova autorizzazione o se esistono i presupposti di un titolo diverso. È la fase in cui si perdono più posizioni, perché la scadenza arriva senza preavviso.

Costi

Gli importi che seguono sono quelli dovuti per legge allo Stato e a Poste Italiane. Non comprendono il nostro compenso, che indichiamo separatamente nel preventivo scritto.

Voci di costo previste dalla normativa
VoceImportoRiferimento
Marca da bollo€ 16,00D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Produzione del permesso elettronico€ 30,46D.M. Economia e Finanze 4 aprile 2006; D.M. Interno 6 ottobre 2011
Contributo per permessi fino a un anno€ 40,00Art. 5, c. 2-ter D.Lgs. 286/1998; D.M. 6 ottobre 2011, come rideterminato dopo Cons. Stato sez. IV n. 4487/2016

Tempi

I tempi del Tribunale per i minorenni variano in modo significativo tra i distretti e in funzione dell'urgenza documentata. La fase amministrativa successiva segue i termini ordinari del rilascio del permesso, pari a 90 giorni. La durata del titolo coincide con il periodo indicato nell'autorizzazione.

Errori che fanno respingere la pratica

Sono le ragioni concrete per cui una domanda viene respinta o si blocca. Nessuna riguarda questioni interpretative: tutte sono evitabili con una verifica preliminare.

  • Presentare la domanda in Questura senza l'autorizzazione del Tribunale: il permesso per assistenza minore presuppone il provvedimento del giudice.
  • Fondare il ricorso sulla sola volontà di restare in Italia, senza collegarlo in modo documentato allo sviluppo del minore.
  • Non raccogliere le attestazioni scolastiche e le relazioni dei servizi sociali, che sono gli elementi su cui il Tribunale si forma il giudizio.
  • Confondere questa autorizzazione con il ricongiungimento familiare: sono procedure, uffici e presupposti diversi.
  • Lasciare scadere il termine dell'autorizzazione senza aver avviato il rinnovo o la richiesta di un titolo diverso.
  • Attivarsi quando il minore non si trova in Italia: la norma presuppone la sua presenza nel territorio.

Domande frequenti

Si può lavorare con il permesso per assistenza minore?
Sì: l'attività lavorativa è consentita. Il regolamento di attuazione del Testo Unico prevede espressamente che il permesso rilasciato in attuazione dell'autorizzazione del Tribunale per i minorenni consenta di lavorare, in forma subordinata o autonoma.
Vale anche se non ho un permesso di soggiorno valido?
È la ragione per cui la norma esiste. L'art. 31, comma 3 consente l'autorizzazione «in deroga alle altre disposizioni», quindi può riguardare anche il familiare che si trova in Italia senza un titolo valido. Questo non rende l'esito scontato: resta necessario dimostrare i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore.
Serve un avvocato?
Per il ricorso al Tribunale per i minorenni sì, ed è corretto che sia così: è attività riservata alla professione legale. Il nostro lavoro è a monte e a valle: costruire il fascicolo documentale, coordinarci con il legale e gestire la fase amministrativa in Questura dopo l'autorizzazione.
Quanto dura il permesso e si può rinnovare?
La durata corrisponde al periodo indicato nell'autorizzazione del Tribunale. Alla scadenza occorre valutare se sussistono ancora i presupposti per una nuova autorizzazione oppure se la posizione consente il passaggio a un titolo diverso: è un esame che va fatto con mesi di anticipo, non alla scadenza.
Il permesso per assistenza minore è convertibile?
La possibilità di passare a un permesso per lavoro o per motivi familiari dipende dai requisiti del titolo di destinazione e dalla situazione al momento della richiesta: non è un effetto automatico della scadenza. Va verificato caso per caso, perché una conversione impostata male lascia la persona senza titolo.

Riferimenti normativi e fonti

C'è un minore coinvolto nella tua situazione?

La documentazione è ciò che decide l'esito di questi procedimenti. Valutiamo quali elementi sono disponibili nel tuo caso e prepariamo il fascicolo per il legale.

  • Risposta entro 24 ore lavorativeOgni richiesta riceve una prima valutazione scritta della posizione.
  • Un solo referenteLa stessa persona segue il caso dalla valutazione iniziale al ritiro del titolo.
  • Preventivo scritto prima di iniziareCosti, documenti a tuo carico e passaggi definiti in anticipo.
  • Parametri sempre aggiornatiImporti, soglie e scadenze con riferimento normativo e data di verifica.

info@italyimmigrationhub.com

Bologna · Lunedì – Venerdì, 9:00 – 18:00 · Assistenza in tutta Italia

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Richiesta relativa a: Assistenza minori (art. 31)

Più elementi ci dai, più precisa sarà la valutazione. Non inviare documenti in questa fase.

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Risposta entro 24 ore lavorative. L'esito e i tempi delle procedure dipendono dalle autorità competenti: nessun operatore privato può garantirli.